Definito l’accordo con Abi sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

In data 16 marzo è stato siglato il verbale interpretativo dell’articolo 4 comma 2 dell’accordo qui di seguito presentato. RLS Verbale Interpretativo.

Definito l’accordo di settore sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Questo è il Volantino ufficiale unitario sull’accordo sulle agibilità dei rls, da diffondere tra i lavoratori. Purtroppo abbiamo notizia che in questi giorni sta girando un volantino della Uilca, addirittura precedente alla firma dell’accordo e da oggi uno unitario apocrifo. 
Tutto questo porterà ad un chiarimento unitario.

Si è conclusa la trattativa per il rinnovo dell’accordo di settore sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 12 marzo 1997.
E’ stata una contrattazione complicata, segnata dalla posizione di Abi di ridurre i costi e semplificare le procedure, tanto da rischiare di mettere in discussione i diritti dei RLS.

L’accordo, il cui testo è rispondente con quanto indicato dalla Commissione Ministeriale a seguito dell’interpello dell’ottobre 2014, firmato congiuntamente dalle parti, integra quanto previsto dagli obblighi dettati dal D.lgs del 9 aprile 2008, n.81 s.m.i., e disciplina in tema di consultazione e partecipazione dei Lavoratori e dei RLS le materie di seguito riportate:

Numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Il numero sarà così definito::

  1. 1 rappresentante nelle aziende che occupano sino a 200 lavoratori;
  2. 3 rappresentanti nelle aziende che occupano da 201 a 1.000.
  3. 6 rappresentanti nelle aziende che occupano più di 1.000 lavoratori.

Si aggiungono nelle aziende che occupano più di 2.000 lavoratori:

  1. fino a 8.000 dipendenti, 1 rappresentante per ogni 3.000 lavoratori o frazione di 3.000, eccedenti i primi 2.000;
  2. oltre 8.000 dipendenti e fino a 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.000 lavoratori o frazione di 7.000, eccedenti i primi 8.000;
  3. oltre 29.000 dipendenti, 1 ulteriore rappresentante ogni 7.500 lavoratori o frazione di 7.500, eccedenti i primi 29.000.

In Aziende appartenenti a Gruppi Bancari, il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, determinati con detto meccanismo, non potrà mai essere inferiore a 1 RLS ogni 800 lavoratori del Gruppo.

Nei gruppi con oltre 4.000 lavoratori, in presenza della delegazione Sindacale ai sensi dell’art. 22 del Ccnl, e su indicazione della Capo Gruppo le parti possono stabilire, ovviamente con accordo, l’istituzione di RLS cosiddetti di Gruppo.

Ricorrendo tale condizione il numero di RLS viene aumentato nella misura di:

  • 1 rappresentante fino a 10.000 dipendenti;
  • 2 rappresentanti da 10.001 a 20.000 dipendenti;
  • 3 rappresentanti da 20.001 a 30.000 dipendenti;
  • 4 rappresentanti da 30.001 a 40.000 dipendenti;
  • 5 rappresentanti da 40.001 a 50.000 dipendenti;
  • 6 rappresentanti da 50.001 a 60.000 dipendenti;
  • 7 rappresentanti oltre i 60.000 dipendenti.

Tale fattispecie avrà carattere sperimentale e le parti, su iniziativa di una delle stesse, potranno valutarne l’efficacia in caso di rilevanti modificazioni Societarie e/o di Gruppi.

Esclusioni dal monte ore a disposizione dei RLS

Altro elemento di novità inserito nell’accordo, al momento in via sperimentale, è l’esclusione dei tempi di viaggio per l’espletamento delle funzioni dei RLS dalle 50 ore di agibilità annuali previste dall’accordo, qualora i luoghi da raggiungere si trovino al di fuori del comune ove è situata la sede di lavoro del RLS.

Dotazione aggiuntiva di ore di permesso per tutti i RLS appartenenti a realtà aziendali complesse o di Gruppo
Al fine di rafforzare il dialogo tra Azienda/Gruppo e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti potranno, tramite accordo, individuare una specifica componente nell’ambito dei RLS, cui affidare specifiche funzioni non lesive delle attribuzioni di legge facenti capo ad ogni singolo RLS. In tal caso a ciascun rappresentante (tutti e non solo quelli facenti parte della specifica componente) verranno riconosciute ulteriori 5 ore, in aggiunta al monte ore di 50, per le necessarie attività di preparazione e verifica.

Elezione dei RLS

L’accordo disciplina anche le modalità di elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza mediante l’elezione unitaria e diretta dei lavoratori, nonché l’accesso dei RLS nei luoghi di lavoro.

Formazione

Particolare attenzione è stata riservata al tema della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzata all’acquisizione di adeguate conoscenze in materia di salute e sicurezza e sui rischi specifici del settore ( rapine e stress lavoro correlato).

Commissione Paritetica Nazionale

Sono stati, altresì, ampliati i compiti della Commissione Paritetica Nazionale per la sicurezza, la quale, oltre a svolgere le funzioni indicate dall’art. 51 del D.lgs. 81/2008, si occuperà anche della ricognizione delle attività dei RLS, prendendo in esame gli ulteriori dati elaborati da Ossif relativi alle rapine tentate ed effettuate.

Miglioramenti operativi

Per gli accessi, abolito il registro a favore di una semplice comunicazione all’Azienda, ridotto il termine di preavviso a 24 ore ed azzerato in caso di eventi criminosi ed infortuni gravi;
Esteso il diritto di voto ai distaccati;
Introdotta la possibilità di istituire in Azienda la bacheca elettronica e la casella di posta dedicata.

Definiti alcuni problemi interpretativi

Le Aziende dovranno consegnare tempestivamente il DVR ai RLS e su richiesta anche in formato elettronico;
Abbiamo mantenuto la comunicazione all’azienda degli spostamenti del RLS unicamente al fine di ottenere il mezzo più appropriato;

Inoltre saranno effettuati tutti i pagamenti dei rimborsi attualmente ancora sospesi.

Norma di salvaguardia

Infine si è concordato di introdurre una clausola di salvaguardia, in particolare per le norme a carattere sperimentale, su eventuali questioni applicative e/o interpretative dell’accordo, le quali saranno risolte con specifici incontri di verifica. Particolare attenzione sarà prestata, ove non risolta a livello aziendale, alla verifica dell’incidenza sul monte ore di agibilità dei tempi di trasferimento nelle aree metropolitane.

Con la definizione dell’accordo, si rende inderogabile aprire nelle Aziende il percorso del recepimento dei demandi e dell’applicazione delle norme previste. Sarà necessario procedere alla elezione dei Rls, definendo prima il regolamento elettorale e gli ambiti territoriali di competenza; decidere, inoltre, se concordare l’istituzione dei RLS di Gruppo e/o la definizione di un accordo che, nell’ambito della Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (o di gruppo) definisca i compiti e le funzioni della “ specifica componente” nel rispetto del dettato legislativo; valutare sugli ambiti territoriali definiti ed in riferimento alle strutture presenti, l’impatto dei tempi di viaggio all’interno dello stesso comune di lavoro del RLS, per concordare eventuali ulteriori modalità di computo del monte ore.

Le OO.SS. unitariamente ritengono l’accordo raggiunto positivo e utile per rafforzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel nostro settore, in tutte le loro attribuzioni specifiche, vista anche l’assoluta rilevanza del presidio ed intervento a loro affidato.

Roma, 04/02/2016

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