L’auto-riciclaggio scatta anche quando il reato presupposto è stato commesso in data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo art.648 ter1 del Codice Penale. Lo stabilisce la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, con la Seconda Sezione Penale, depositata in questi giorni e che rappresenta il primo rilevante pronunciamento dei Giudici di legittimità sulla nuova fattispecie di contrasto ai reati di natura economica introdotta all’inizio del 2015 con la Legge 186/14.
Nella sua lettura della sentenza, per la Corte è irrilevante il fatto che i reati presupposti, siano stati realizzati prima dell’anno 2015. “Va premesso –così si esprime la Corte- che è improprio richiamare il principio di non retroattività della Legge Penale (di cui all’articolo 2 del Codice Penale) in relazione ad un reato quale quello di auto-riciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in un epoca antecedente la data di entrata in vigore della Legge 186 del 2014, quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla Legge”.
La decisione della Cassazione sembra, quindi, aprire ad una possibilità di contestazione anche quando il reato presupposto è risale a molto tempo fa.
Ricordiamo, come ulteriore considerazione, che la Voluntary disclosure è nata specificamente come schermo da imputazioni di auto-riciclaggio con reato presupposto coincidente con l’articolo 4 del decreto 74 del 2000.
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