da www.pmi.it – Non dovrà più rimanere necessariamente a casa, nelle fasce orarie di reperibilità, ad attendere la visita fiscale dell’Inps, il lavoratore affetto da una malattia grave se:
- la patologia impone cure salvavita (come quelle di chemioterapia);
- oppure se la la malattia ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67% non deve rispettare la fasce di reperibilità.
Lo prevede un nuovo decreto ministeriale, in attuazione della riforma del Job Act, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale [1]. La deroga vale per il solo settore privato.
La Visita Fiscale
Come noto, la visita fiscale (ossia il controllo medico legale dei lavoratori assenti per malattia) è effettuata dall’Inps sia per quanto riguarda i lavoratori pubblici che per quelli privati. La richiesta di invio del medico fiscale viene, di norma, effettuata dal datore di lavoro in qualunque momento della giornata attraverso una procedura telematica, attraverso il portale dell’INPS. Il datore di lavoro può inviare all’INPS, con un’unica operazione(funzione “Invio richieste multiple”), più richieste di visite mediche di controllo (al massimo 50.
Le richieste sono elaborate giornalmente e smistate ai medici di competenza se pervenute entro le ore 9, per la fascia antimeridiana, ed entro le 12 per quella pomeridiana. Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile presso il domicilio indicato nel certificato medico, al fine di consentire l’effettuazione della visita di controllo. L’obbligo di reperibilità riguarda solo determinate fasce orarie della giornata, mentre per la restante parte del giorno, il dipendente è libero di uscire, sempre che non pregiudichi la sua guarigione.
Al termine della visita di controllo il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito verbale informatico e ne fornisce copia al lavoratore. Il verbale viene trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che ha richiesto la visita.
Le fasce di reperibilità
Per i dipendenti del settore privato, le fasce orarie di reperibilità sono:
- al mattino: dalle ore 10 alle ore 12
- al pomeriggio: dalle ore 17 alle ore 19.
Per i dipendenti del settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità sono:
- al mattino: dalle ore 9 alle ore 13
- al pomeriggio: dalle ore 15 alle 18.
Il lavoratore ha il dovere di cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari comportandosi in modo tale da consentire al medico l’immediato ingresso nell’abitazione. L’inottemperanza a tale obbligo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile (come ad esempio il ritardo nell’apertura della porta che determini l’allontanamento del medico, oppure l’assenza del nome del lavoratore sul citofono o sulla cassetta della posta) comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.
Assenza ingiustificata
L’assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza:
Assenza | Conseguenze |
Prima visita | Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia |
Seconda visita | Oltre alla precedente sanzione, riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo |
Terza visita | L’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: il caso si configura come mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità |
La seconda visita di controllo può essere sia la visita medica domiciliare sia la visita medica ambulatoriale.
L’assenza giustificata
Le sanzioni non vengono comminate nelle seguenti ipotesi:
- ricovero ospedaliero;
- periodi già accertati da precedente visita di controllo;
- assenza dovuta a giustificato motivo.
Il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:
- forza maggiore;
- situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.
La giurisprudenza considera giustificato motivo di esonero dall’obbligo di reperibilità ogni serio e fondato motivo che rende plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio.
La riforma del Job Act
Come detto in apertura, il Jobs act ha introdotto la possibilità di prevedere ulteriori casi di esenzioni dalla reperibilità, stabilendo che con decreto possono essere “stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati” [2].
Le nuove esenzioni
In attuazione di tale previsione, il ministero ha introdotto le ipotesi di esenzione dall’obbligo di reperibilità che valgono però solo per il lavoratore del settore privato. L’esenzione riguarda i seguenti casi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita: in tal caso, la patologia deve risultare da apposita documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da fare;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta: in tale ipotesi, invece, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
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[1] DM dell’11.01.2016 in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2016, in attuazione al dlgs n. 151/2015, art. 25.[2] A tal fine, il Job Act ha modificato il comma 13 dell’art. 5 del dl n. 463/1983 (convertito con la legge n. 638/1983).
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