MPS: Alcuni dati utili per chi dovrà accedere al Fondo di Solidarietà (esuberi)

By: Robert Davies – All Rights Reserved
Il numero dei lavoratori in esubero previsti in accordo: 947
Il numero di quelli che l’azienda stima possono andare direttamente in pensione: 210
Per differenza l’ingresso nel fondo dovrebbe avvenire per 737 lavoratori.
La domanda per accedere al Fondo deve essere presentata entro il 24-1-2013.
Per chi volontariamente accede al Fondo, l’Azienda prevede un incentivo che garantisce al singolo di percepire un Assegno pari a l’85% del netto che oggi
percepisce, escluse le indennità modali. Verrà mantenuto il programma Rimborso Spese Mediche Dipendenti sino alla prima scadenza successiva all’erogazione della pensione INPS. Verranno mantenute le condizioni e le agevolazioni creditizie previste per i dipendenti fino alla pensione.
Nel caso in cui le domande di accesso volontario al Fondo fossero inferiori ai 737 previsti (o comunque alla differenza tra 947 e quelli che maturano diritto a pensione entro 31-12-12), l’Azienda provvederà a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro di chi maturerà il diritto a pensione dal 1-2-2013 al 31-12-2017. Il lavoratore potrà quindi chiedere di accedere al Fondo ma in questo caso decade il diritto all’incentivazione del 85%.
Qui di seguito potete trovare alcune domande e risposte (FAQ) relative alla tematica del Fondo di Solidarietà (esuberi) e dell’assegno relativo. Speriamo di fare cosa utile e comunque le nostre RSA sono disponibili a rispondere ad ulteriori quesiti o ad indirizzarVi verso chi può forniVi le risposte attese (INCA CGIL o esperti della Fisac-Cgil).
L’assegno straordinario è reversibile?
No, l’assegno straordinario non è reversibile.
In caso di premorienza del dipendente durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, gli eredi avranno diritto, a decorrere dal mese successivo al decesso, a percepire la pensione INPS indiretta secondo le norme vigenti che sarà calcolata su tutta la contribuzione versata nonché su quella figurativa
spettante fino al momento del decesso. (Secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti).
Per i soggetti percettori dell’assegno l’Azienda versa anche la contribuzione correlata?
Sì, l’Azienda versa all’ente previdenziale di competenza (INPS ) la contribuzione correlata (33%) per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
L’onere della contribuzione figurativa è a carico del datore di lavoro.
In ordine ai requisiti contributivi per accedere al Fondo di Solidarietà sono utili solo i contributi maturati in Azienda o anche quelli maturati diversamente?
E’ valida a tal fine ogni tipo di contribuzione considerata utile dall’INPS (o INPDAP) per il diritto alla pensione (lavoro dipendente ed autonomo, riscatti e contributi figurativi quale servizio militare etc);
pertanto sono utili anche i contributi relativi a periodi diversi rispetto a quelli relativi al lavoro prestato presso la propria azienda.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi sono valide le contribuzioni versate all’estero o in altre gestioni previdenziali?
Per raggiungere l’anzianità contributiva che consente l’accesso al Fondo e la percezione dell’assegno straordinario sono computabili anche i periodi di versamento contributivo effettuati presso i paesi dell’Unione
Europea e presso i paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile etc.).
Ai fini in parola sono utili anche i periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani,commercianti).
Da che data decorre l’assegno straordinario e per quanto tempo viene erogato?
L’assegno straordinario decorre dall’inizio del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro ed è erogato per un massimo di 60 mesi fino al mese immediatamente precedente a quello di decorrenza della pensione. Detto assegno viene corrisposto all’inizio di ciascun mese di spettanza per tredici mensilità annue.
Esempio:
• cessazione del rapporto di lavoro: 31/01/2013
• diritto al trattamento pensionistico: 01/01/2014
• decorrenza dell’assegno straordinario: dal 01/02/2013 al 31/12/2013
• scadenza dell’assegno straordinario: 31/12/2013
In caso di adesione al Fondo, fino a quando avviene il versamento della contribuzione previdenziale?
I contributi “correlati” saranno versati, interamente a carico dell’Azienda, fino al perfezionamento dei requisiti utili alla pensione anticipata ovvero, se antecedente rispetto ad essa, a quella di vecchiaia. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.
Come è possibile ottenere maggiori informazioni e verifiche sulla propria posizione previdenziale, nonché sull’importo dell’assegno straordinario erogato dal Fondo e della pensione che si andrà a percepire?
Queste informazioni, che non sono fornite dall’Azienda, potranno essere richieste direttamente dagli interessati all’INPS o presso i Patronati (INCA CGIL).
Cosa cambia rispetto al fisco e alla dichiarazione dei redditi per chi percepisce l’assegno dal Fondo di Solidarietà?
Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto dell’IRPEF (come fosse un TFR), in assenza di altri redditi non è necessario presentare il modello 730.
Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell’IRPEF impedisce loro di operare le detrazioni fiscali.
Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.).
Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l’esodato, che non abbia redditi personali (escluso l’assegno) superiori a € 2840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano essere detratte da costoro (comunque, a nostro avviso, gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato non possono essere portati in detrazione dal coniuge).
Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle Addizionali Irpef Regionale e Comunale.
Al termine del periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, è previsto il passaggio automatico alle pensione INPS?
No. E’ necessario che il lavoratore si attivi per tempo in quanto la domanda presentata formalmente all’istituto previdenziale di competenza (INPS) almeno entro il mese precedente alla decorrenza della pensione dà diritto a percepire la pensione.
La mancata presentazione della domanda fa perdere irrimediabilmente il diritto a percepire il rateo di pensione che potrà venire erogato solo a partire dal mese successivo a quello di effettiva presentazione della domanda di pensione all ‘INPS
Cosa è possibile fare rispetto alla posizione individuale (zainetto) maturato nella Previdenza Complementare Aziendale per coloro che entreranno nel Fondo Esuberi?
Gli iscritti che cessano il rapporto di lavoro con accesso al Fondo Esuberi possono esercitare le seguenti opzioni:

riscattare il 50% della posizione individuale con causale “mobilità”, senza alcuna penalizzazione dal punto di vista fiscale;
richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto del rimanente50%. In questo caso viene liquidato con la tassazione prevista per il riscatto per“cause diverse” , con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe almomento del pensionamento: infatti, mentre l’ammontare maturato fino al31/12/2000 ha la stessa tassazione del riscatto per il pensionamento, quellomaturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 è assoggettato a tassazione ordinaria(scaglioni progressivi Irpef) e la quota maturata dal 1/1/2007 ha una ritenuta atitolo d’imposta del 23%;
mantenere la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; laposizione lasciata presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata inqualsiasi momento;
trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione.
Comunque, in considerazione del fatto che l’accesso all’esodo è subordinato all’autorizzazione INPS, come valutazione prudenziale, consigliamo di non procedere al riscatto della propria posizione previdenziale integrativa fino al pervenire dell’autorizzazione INPS in questione. Ricordiamo peraltro come il riscatto totale o parziale della propria posizione previdenziale integrativa possa essere richiesto in qualsiasi momento della propria permanenza nel Fondo esuberi.
Cosa succede ai Lavoratori iscritti alla “Previdenza integrativa a prestazione definita (79%)”
Godranno della integrazione pensionistica all’atto della maturazione della pensione e gli anni di permanenza nel fondo sono utili ai fini del calcolo di detta integrazione.
Se mantengo la posizione nel Fondo l’Azienda continua a versare i contributi?
La contribuzione non viene più effettuata e la posizione viene incrementata solo dei rendimenti finanziari.
Se si mantiene la posizione si può richiedere la liquidazione della posizione in qualunque momento.
E per quanto riguarda l’iscrizione al Sindacato?
E’ importante riconfermare l’adesione al sindacato indicando “FISAC/CGIL” nello spazio specifico della modulistica per la corresponsione dell’assegno straordinario, in modo da poter avere tutta l’assistenza – nel campo dei servizi (patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra, CAF/CGIL per l’assistenza fiscale) come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla FISAC/CGIL.

Siena, 10 gennaio 2013

LA SEGRETERIA FISAC-CGIL MPS

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