In allegato l’accordo sindacale siglato ieri, a Bologna, che stabilisce il criterio di ripartizione (con riferimento alle quote di contribuzione riconducibile ai versamenti dei lavoratori) delle somme rivenienti dalla liquidazione del Fondo LCA, in quanto il comitato amministratore del fondo stesso (all’atto della liquidazione del Fondo) ha deliberato la devoluzione delle somme alle forme di previdenza complementare.
Tali quote verranno assegnate, ad integrazione della contribuzione ordinaria da parte lavoratori, per l’anno 2016, in parti uguali tra chi
– Sia iscritto alla cassa di Previdenza.
– Sia stato alle dipendenze delle Società associate al Fondo Pensione (Unipol o Fondiaria-Sai) per un periodo di tempo in tutto o in parte coincidente con quello in cui era vigente l’ obbligo di trattenuta a carico lavoratore per il fondo LCA (quindi tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2012).