La mancata identificazione del Cliente rappresenta ancora un reato, e grave. Con una recente sentenza, la IV Sezione della Cassazione ribadisce gli obblighi della normativa Antiriciclaggio. Il reato a cui si riferisce la Cassazione riguarda il non rispetto dell’art.55 del Dlgs. 231/2007. Lo stesso articolo che il Governo (con il provvedimento sulle depenalizzazioni appena varato dal Consiglio dei Ministri) ha depenalizzato da reato penale a reato amministrativo, pur raddoppiando l’attuale sanzione che ora può arrivare fino a 30mila euro invece dei 13mila attuali.
La Cassazione, dunque, ritiene che il puntuale identikit della Clientela da parte dei Soggetti obbligati (Banche, Professionisti e Intermediari Finanziari) rappresenti il fulcro centrale della normativa Antiriciclaggio, mentre con la nuova normativa non sarà più il Giudice a valutare il peso della trasgressione ma basterà pagare un, pur salata, multa per archiviare il reato.
Però è proprio la decisa sentenza della Corte che potrebbe ora rafforzare le ragioni di chi ritiene indispensabile escludere dalle materie depenalizzate dal Governo gli obblighi di segnalazione in materia di Antiriciclaggio.
Questa è la linea che potrebbe tenere il Tesoro (in accordo con Bankitalia) per modificare la decisione del Governo, in corso di iter legislativo presso le Commissioni Parlamentari. Nel caso questo accadesse, il capitolo delle sanzioni tornerebbe ad essere trattato nella sua sede originaria, cioè il Tavolo tecnico insediato da ormai più di un anno al Ministero dell’Economia. Nell’ultima riunione (a fine estate) la Commissione ha elaborato un testo (non ancora definitivo) nel quale sono delineati gli interventi da effettuarsi. La necessità di ridefinire il rapporto tra reati e pene relative è condivisa anche dall’Ufficio di Informazione Finanziaria di Bankitalia. Come spiegato dalla Direzione della stessa Uif, durante la presentazione dell’ultimo rapporto annuale sull’attività della struttura, occorre ripensare “l’intero sistema delle sanzioni penali ed amministrative contemplate dal Dlgs.231/2007, depenalizzando alcune condotte di scarsa potenzialità offensiva e punendo con misure più severe le fattispecie più gravi”. L’obbiettivo sarebbe quello di perseguire penalmente le omissioni fraudolente senza peraltro insistere troppo su quelle che possono definirsi delle semplici sviste. Per ottenere questo, spiegano i tecnici, è necessario intervenire sulla Legislazione in modo mirato, con tutte le cautele del caso mentre un provvedimento come quello varato dal Governo potrebbe aprire la porte ad una depenalizzazione più ampia del necessario.
Nel corso del 2014 l’Uif ha individuato operazioni di sospetto riciclaggio per 84 mld di euro, rilevando inoltre “numerosi casi” che hanno riguardato “il riciclaggio dei proventi da reati lesivi di interessi pubblici, inoltre “sono state rilevate inadempienze nella disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed un aumento del ricorso all’utilizzo di Società Anonime e Trust, mandati fiduciarie e catene societarie complesse”.