Dopo l’approvazione, in secondo esame, da parte del Consiglio dei Ministri del 4 settembre c.a. e l’ulteriore passaggio alle Camere, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 i cinque decreti attuativi della delega fiscale ed entreranno in vigore dal 22 ottobre c.a.
Le novità introdotte dal decreto che interessa più da vicino il nostro Settore (D.lgs. n. 159 intitolato “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”) riguardano principalmente l’abbassamento dell’aggio di Equitalia che, con la nuova denominazione di “onere di riscossione”, scende dall’8% al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi. Tale onere è totalmente a carico del contribuente, laddove questi paghi dopo il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ed invece a carico anche dell’ente (3% contribuente e 3% ente impositore) in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di notifica della cartella. Tuttavia, per consentire un passaggio graduale al nuovo regime, in accoglimento delle osservazioni della Commissione finanze del Senato, è stato disposto che per i carichi affidati entro il 31 dicembre del 2015 resti fermo l’aggio dell’8%.
Sempre accogliendo l’osservazione della Commissione suddetta, che aveva chiesto di inserire una norma che prevedesse forme di integrazione dei ricavi degli agenti della riscossione nel caso in cui non fosse possibile garantirne l’equilibrio economico e finanziario nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di remunerazione, è previsto che l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione esercitata mediante le società del Gruppo Equitalia, eroghi per il triennio 2016-2018 alla società Equitalia S.p.A., in base all’andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo contributivo, non superiore a 40 milioni per il 2016, 45 milioni per il 2017 e 40 milioni per il 2018.
Inoltre:
- è stata introdotta una quota a carico dell’ente che si avvale degli agenti della riscossione in caso di emanazione di un provvedimento di discarico parziale o totale delle somme iscritte a ruolo. Tale quota sarà determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
- E’ scritto che resteranno a carico degli enti gli oneri (per il 50% delle quote di aggio non riscosse) in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale ovvero di mancata riscossione nell’ambito della stessa procedura.
- La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, fissi la misura delle spese esecutive a carico del contribuente, e spettanti agli Agenti della riscossione, qualora vengano attivate procedure esecutive o cautelari, e una quota correlata della notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione.
- E’ stato poi abolito il calcolo degli interessi sugli interessi delle somme iscritte a ruolo spettanti all’ente.
- E’ stato ulteriormente ampliato l’utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) per la notifica delle cartelle esattoriali, obbligatorio da giugno 2016 per le imprese ed i professionisti ma non per le persone fisiche, per le quali continuerà ad essere possibile l’utilizzo della raccomandata.
- Infine il decreto stabilisce che per le somme a ruolo l’Agente della riscossione possa concedere dilazioni fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta da parte del contribuente che dichiari di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per somme superiori a 50mila euro la dilazione può essere concessa solo se viene presentata adeguata documentazione.
Il parere inviato al Governo dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato nei primi giorni di agosto, recependo molte delle argomentazioni fornite dalle OO.SS. in occasione dell’audizione di luglio, ci aveva fatto sperare in una riforma che tenesse meglio conto dell’esigenza di un servizio di riscossione nazionale efficiente ed idoneo a svolgere la propria fondamentale funzione non solo di pura riscossione dei tributi non pagati, ma anche di deterrente rispetto al grave fenomeno dell’evasione fiscale.
Purtroppo il decreto impone una demagogica (ed elettoralistica) più limitata misura dell’aggio, seppure con la gradualità consentita dalla previsione del contributo dell’Agenzia delle entrate, e demanda a decreti ministeriali successivi la remunerazione di attività che le norme degli anni più recenti ci hanno imposto di svolgere senza riconoscerne un corrispettivo. Tale corrispettivo era stato sollecitato dalle Segreterie Nazionali in audizione, e positivamente accolto dalla Commissione del Senato nel suo parere.
Così come abbiamo fatto con le Parti istituzionali durante l’iter di approvazione del decreto, ricordiamo e ricorderemo a controparte che questa categoria è appena uscita dal blocco dei rinnovi contrattuali imposto con l’applicazione forzata al nostro settore della famigerata L.122/2010 ( l’ultimo rinnovo del CCNL di settore risale all’aprile del 2008) e da un lungo, e non completato processo di riorganizzazione che ha comportato già un troppo elevato grado di sacrificio delle colleghe e dei colleghi. Per queste ragioni è ferma intenzione delle Segreterie Sindacali rigettare qualunque tentativo aziendale di ribaltare sui lavoratori i riflessi dell’abbassamento populista della remunerazione di questo servizio fondamentale per lo Stato.
Sarete prontamente aggiornati sugli ulteriori sviluppi normativi e sull’andamento del percorso contrattuale che le scriventi Segreterie stanno avviando, a partire dalla ricerca di un accordo riguardo al Premio di Produttività.
Le Segreterie Nazionali
Roma, 19 ottobre 2015