Appalto Assicurativo: prosegue la lotta

La nostra lotta per contrastare l’applicazione del CCNL di comodo di Sna prosegue con determinazione e continuano ad arrivare pronunciamenti autorevoli a favore della nostra causa.
Dopo la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanata il 24 marzo 2015 e la nota della Direzione territoriale del Lavoro di Bologna del 16 aprile 2015, Vi segnaliamo l’esito del “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione” che la Direzione Territoriale del Lavoro di Genova – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con gli ispettori INPS, ha formalizzato, in data 9 settembre 2015, a seguito di un accertamento ispettivo presso un’agenzia di assicurazione che stava applicando il “nuovo CCNL” sottoscritto da SNA.
Nei giorni scorsi, è uscito anche un articolo su Intermedia Channel, che parla diffusamente del Verbale di accertamento in questione, reperibile al link:
http://www.intermediachannel.it/ccnl-dipendenti-si-apre-un-nuovo-fronte-sul-pagamento-degli-arretrati/
Da tale verbale viene la conferma, formale e sostanziale, che anche per DTL di Genova e per INPS “… si ritiene maggiormente rappresentativo il “rinnovo di CCNL” siglato da FIBA-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A. UILCA-UIL, ANAPA, UNAPASS …”.
Ciò determina, in modo chiaro ed inoppugnabile, che in base agli esiti dell’accertamento ispettivo, ai fini delle retribuzioni da erogare ai dipendenti e dei conseguenti imponibili contributivi e previdenziali, devono essere interamente conguagliate le UNA TANTUM previste dal CCNL considerato maggiormente rappresentativo e devono essere presi a riferimento gli importi tabellari indicati in tale CCNL, cioè quello sottoscritto il 20.11.2014 dalle OO.SS Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, F.N.A e Uilca con le associazioni datoriali Anapa e Unapass.
Il datore di lavoro deve quindi pagare tutti gli arretrati contrattuali spettanti al dipendente e adeguare gli imponibili contributivi alle tabelle di pertinenza del rinnovo di CCNL 20.11.2014.
Qualora il datore di lavoro abbia erogato tali importi attraverso voci retributive assorbibili queste perdono ogni requisito di provvisorietà e di possibile assorbimento o conguaglio futuri.
Il verbale della DTL di Genova conferma e rafforza la nostra battaglia a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore facendo venir meno anche le deboli dichiarazioni di SNA in merito alla correttezza e legittimità del risparmio economico per gli agenti derivante dal loro CCNL, anche in relazione alla salvaguardia dell’occupazione del comparto.
In realtà, si conferma con palese evidenza che SNA con il suo “CCNL di comodo” non solo non fa risparmiare alcunché agli agenti che avessero deciso di applicarlo ma, anzi, li espone ad ispezioni e a pesanti sanzioni su tutto il territorio nazionale.
Proseguiamo, con forza e con ulteriori iniziative, la nostra azione per garantire la piena applicazione in tutta la categoria del CCNL che abbiamo sottoscritto e Vi invitiamo a segnalarci tutte le situazioni in cui le retribuzioni (anche se suddivise in diverse voci: superminimi assorbibili, acconti futuri aumenti, ecc. …) siano inferiori agli importi tabellari previsti dal nostro CCNL.
Roma, 14 ottobre 2015
Le Segreterie Nazionali

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