Il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto alcune novità sui congedi parentali. Si tratta di disposizioni sperimentali per il 2015 (limitatamente ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015) e valgono anche per i periodi residui di congedo che spettino a genitori di bimbi nati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Per gli anni successivi tali novità saranno confermate solo dietro emanazione di nuovi decreti in presenza delle coperture finanziarie.
A breve dovrebbe essere pubblicata la circolare aziendale in merito. Nel frattempo vi riepiloghiamo le principali novità, che sono già operative.
ELEVAZIONE LIMITI DI ETA’ DEL BAMBINO/INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO
Entrambi i genitori possono utilizzare il periodo di congedo parentale spettante fino al compimento di 12 anni di età del bambino (o dei 12 anni dall’ingresso in famiglia se adottato o affidato).
L’indennità pari al 30% della retribuzione spetta per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi se il congedo è utilizzato entro i 6 anni di vita del bambino (entro i 6 anni dall’ingresso in famigliase adottato o affidato).
Oltre i 6 mesi complessivi (tra i due genitori) e/o tra i 6 e gli 8 anni del bambino (tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) l’indennità del 30% spetta solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2015 se il reddito annuo del richiedente è inferiore a euro 16.327,68 – valore provvisorio, circ. INPS 78 del 16.04.2015)
Tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino (tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato)non è prevista nessuna indennità economica.
FRUIBILITA’ ORARIA DEI CONGEDI
Ciascun genitore può scegliere se fruire dei congedi a giorni oppure ad ore.
La fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello di inizio dei congedi (nel caso di orario “standard” di 37,5 ore a settimana la metà dell’orario medio giornaliero sarà di 3 ore e 45 minuti). I congedi fruiti su base oraria non sono cumulabili con i permessi o i riposi previsti dal D. Lgs. 151 (ad es. i permessi per figli disabili gravi e i riposi giornalieri ex allattamento).
Ciò significa che, nel caso si decida di utilizzare il congedo a ore nel primo anno di età del bambino, si perde il diritto alle due ore di riposi giornalieri (ex allattamento) che sono retribuite integralmente e non al 30% come il congedo parentale. Va quindi valutata la convenienza economica di una tale scelta.
Per fruire dei periodi di congedo parentale è previsto un preavviso non inferiore a 5 giorni in caso di utilizzo su base giornaliera che si riduce a 2 giorni in caso di fruizione su base oraria.
Vi ricordiamo che le domande di congedo vanno presentate in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
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WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it – Servizi on line);
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Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
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Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.
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