Antiriciclaggio: Scheda riassuntiva Direttiva 849/2015

Riprendendo la nostra Comunicazione del primo settembre riguardante la Direttiva Europea , pubblichiamo tabelle esplicative sulla materia.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: La IV Direttiva antiriciclaggio è basata su tre livelli di azione. La Commissione, gli Stati membri ed i Soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, devono identificare, analizzare e valutare i rischi che un’operazione comporta nel configurare eventi o tentativi di riciclaggio, oltre che individuare i mezzi e le metodologie più diffuse cui ricorrono gli autori dei reati.

REGISTRO CENTRALE: Il Registro Centrale rappresenta un punto di forza nella prevenzione e nel contrasto al riciclaggio fungendo da strumento di collaborazione e cooperazione tra Stati ed Autorità di Vigilanza e controllo. Costituirà una banca dati-centrale e conterrà le informazioni su Trust e Soggetti “segnalati” attraverso le segnalazioni dei Soggetti obbligati e sulla base della valutazione del rischio di riciclaggio.

SANZIONI: Nove linee di indirizzo per il sistema sanzionatorio anche per le persone giuridiche (Enti Creditizi, Istituti Finanziari, Revisori dei Conti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, Agenti Immobiliari ed altri indicati dalla Direttiva): dalla dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la violazione, ad altre misure di carattere pecuniario ed interdittivo.

PERSONE ESPOSTE: La verifica rafforzata nei confronti delle persone politicamente esposte viene estesa a coloro che svolgono, o hanno svolto, funzioni pubbliche nei singoli Stati, nell’Unione europea o nell’ambito di organizzazioni internazionali. Tali misure rafforzate riguardano anche i familiari od i Soggetti che hanno legami con persone politicamente esposte.

REATI FISCALI: La definizione di attività criminosa intesa come coinvolgimento criminale nella perpetrazione di reati gravi, posta a presupposto delle ipotesi di riciclaggio si arricchisce della categoria dei reati fiscali relativi ad imposte dirette ed indirette, punibili con una pena superiore nel massimo ad un anno e nel minimo a sei mesi.

PROFESSIONISTI: Confermato e rafforzato il segreto professionale e l’esenzione dall’obbligo di segnalazione, relativamente alle informazioni ricevute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario prescindendo dal fatto che siano state ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento.

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