Credito Cooperativo: ( Auto ) Riforma del sistema di Credito cooperativo.

Ancora una fumata nera. Il Consiglio dei Ministri di ieri non ha affrontato il “ dossier “ Credito cooperativo.
Intanto i media riportano articoli e interviste che anticipano, con insostenibile leggerezza, circa 5.000 esuberi di lavoratori nelle BCC e nelle aziende del sistema ( peraltro, indicando un numero di addetti – 15.000 – molto lontano da quello complessivo di oltre 30.000 lavoratori dipendenti dalle BCC e dalle altre aziende ed enti del Credito cooperativo ).
La fase di incertezza va rapidamente superata per approdare a una normativa certa, frutto della proposta unitaria del Credito cooperativo, che attendiamo di conoscere.
Sempre più evidente l’esigenza che si apra un tavolo di consultazione fra le Parti sociali del Sistema di Credito cooperativo, parallelo al negoziato per il rinnovo dei Contratti di Lavoro, per individuare e definire strumenti e garanzie propedeutici alla fase decisionale e di attuazione della ( auto ) riforma.
Riprende, intanto, oggi, il confronto con la Delegazione di FEDERCASSE sui temi dell’Occupazione.
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Il Consiglio dei Ministri, riunitosi martedì 23 giugno 2015, alle ore 19.20 a Palazzo Chigi, ha approvato un decreto legge dal titolo “ Giustizia per la crescita “.
Ancora in sospeso l’adozione dei provvedimenti di riforma del sistema di Credito cooperativo.
Il provvedimento, adottato ieri, reca misure richieste da anni dal sistema creditizio italiano anche per fronteggiare l’imponente mole di crediti incerti o inesigibili.

Con l’occasione, rammentiamo che Banca d’Italia e MEF hanno avviato un gruppo di lavoro congiunto per analizzare tutte le opzioni per facilitare la gestione delle sofferenze bancarie, anche alla luce delle problematiche poste dalla normativa sugli aiuti di stato.
Il servizio di consulenza è finalizzato alla costituzione di una asset management company per la gestione delle sofferenze bancarie
Data la complessità del progetto, hanno deciso di ricorrere alla consulenza di una società specializzata.
È stata selezionata la Boston Consulting Group , cui l ’incarico è stato affidato con procedura negoziata per l’urgenza che caratterizza la definizione del progetto.
I provvedimenti adottati ieri dal Consiglio dei Ministri sono una parte delle misure più complessive in via di adozione per sollevare le banche dai crediti definiti NPL.

Estratto dal comunicato del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2015, con riserva di successivi approfondimenti.
I contenuti del decreto legge. “ Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.”

Per risolvere il problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende, il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan e della giustizia Andrea Orlando ha approvato un decreto legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria e che contiene misure che affrontano molte delle cause che determinano la stretta creditizia.
Tutte le misure muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare.
Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo.
Accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali.
In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – offerte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate – oltre che dal debitore – anche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio.

Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo – proposte concorrenti: il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore.

Ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

Curatore fallimentare: la figura del curatore fallimentare viene distinta da quella del commissario giudiziale – le due vengono rese incompatibili – e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. In questo modo si garantisce la terzietà del commissario e si riducono i tempi delle procedure di fallimento.

Operazioni di vendita: le operazioni di vendita vendono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità.

Deducibilità delle perdite: il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.

Aggiornamento 24 giugno 2015

FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

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