Antiriciclaggio: Vigilanza continua

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che anche i dati precedentemente ottenuti sull’identità di un cliente da parte di un Operatore Finanziario possono essere oggetto di obbligo di segnalazione antiriciclaggio, perlomeno quando esistono perplessità sulla loro rispondenza al vero e sulla loro adeguatezza.
La Corte di Cassazione nota che l’articolo 15 del Decreto 231 del 2007 afferma che gli Intermediari Finanziari devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della Clientela in una serie di casi ben identificati e, tra questi, trovano spazio anche i dubbi sulla veridicità ed adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti per l’identificazione del Cliente.
Ricordiamo che per quanto riguarda il perimetro della Clientela oggetto dell’obbligo, la Cassazione ribadisce che è il Decreto medesimo a prevedere che lo stesso si applica a tutti i nuovi Clienti, ma anche (dopo valutazione dell’entità del rischio) alla Clientela già acquisita.
La sentenza avvisa che il Decreto 231 del 2001 non ha solo creato nuove fattispecie penali, ma si è anche mosso per dare corpo a specifiche metodologie di approccio alla valutazione del rischio di riciclaggio nelle attività economiche e finanziarie, estendendo la rete delle misure amministrative per rafforzare la collaborazione nell’attività di contrasto al riciclaggio, passando dai vincoli sull’identificazione della Clientela alla segnalazione delle operazioni sospette.
Infine la Corte ripercorre le tappe che hanno portato al rafforzamento della collaborazione internazionale con un significativo processo di armonizzazione della disciplina di prevenzione, facente testo il Decreto del Ministero dell’Economia del 18 agosto 2008 con l’elenco dei Paesi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva Comunitaria 2005/60.

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