VERBALE D’ACCORDO
Il giorno 7 dicembre 2012 in Imola tra
Associazione Agenzie Societarie Unipol, Legacoop
e
FIBA CISL, FISAC CGIL e UILCA
Si è convenuto di rinnovare per il biennio 2012/2013 il CCNL scaduto il 31/12/2011 con le seguenti modifiche e integrazioni:
Parte economica
Viene riconosciuto un aumento delle tabelle al 31/12/2011 pari al 5,50% cosi composto:
– 0,7% derivante dalla differenza fra i tassi di inflazione concordati e l’inflazione reale per il biennio 2010/11, tenuto conto della verifica prevista dall’accordo 5 ottobre 2010;
– 2,3% relativo all’inflazione attesa per il 2012 come da previsioni Prometeia;
– 2,5% relativo all’inflazione attesa per il 2013 come da previsioni Prometeia.
Le parti concordano che in sede di rinnovo del CCNL si procederà alla verifica dell’eventuale scostamento (positivo o negativo) tra inflazione attesa e quella reale
desunta dall’indice ISTAT denominato NIC (con tabacchi).
In allegato (All. 1) si riportano gli adeguamenti tabellari.
Gli aumenti tabellari mensili (uguali in cifra tra assunti prima e dopo il 2004) verranno erogati con i seguenti effetti:
– 2,5% dal 01/01/2013 calcolato sulle retribuzioni base al 31/12/2011 degli assunti ante 2004;
– un ulteriore 2,0% dal 01/07/2013 calcolato sulle retribuzioni base al 31/12/2011 degli assunti ante 2004;
– 01/01/2014 per il residuo 1,0%, come da tabella allegata.
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, assunti a tempo indeterminato, verrà corrisposto l’importo forfettario lordo riportato in allegato (All.2).
Tale importo è suddivisibile in quote mensili, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro e al livello
di inquadramento nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012.
L’erogazione dell’Una Tantum verrà effettuata con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2013.
L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è
quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice Civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012,
che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini degli importi di
cui sopra, con esclusione dei periodi di astensione facoltativa e dei periodi di aspettativa non retribuita a norma dell’art. 21 del CCNL.
Apprendistato
Vedi articolo allegato (All.3).
Versamento aggiuntivo previdenza complementare (art. 11 CCNL)
Per i lavoratori di cui all’Art. 11 del CCNL delle Assicoop (neo assunti e già in servizio) verrà effettuato un versamento aggiuntivo al Fondo di Previdenza Integrativo
Cooperlavoro come da tabella allegata (All. 4). Tale versamento aggiuntivo matura mensilmente e compete fino a raggiungimento del trattamento economico previsto per
i lavoratori assunti antecedentemente al 19 luglio 2004. L’effetto di tale maturazione decorrerà dal 1 gennaio 2013.
Quadri
La retribuzione tabellare della categoria quadri viene adeguata sulla base dei seguenti incrementi annui: 1q e 1qn Euro 160,00 – 2q e 2qn Euro 300,00 – 3q e 3qn Euro
500,00.
Tale adeguamento sarà erogata dal 1 gennaio 2014.
In allegato nuove tabelle a regime (All. 5).
Imola, 7 dicembre 2012
Associazione Agenzie Societarie Unipol
Legacoop
FIBA CISL
FISAC CGIL
UILCA