Antiriciclaggio: Adempimenti Antiriciclaggio per Voluntary Disclosure

Pubblichiamo un riassunto degli adempimenti legati alla Voluntary Discolsure sia dal punto di vista del Cliente che del Professionista.

NESSUN INCARICO

  1. CLIENTE: Il cliente chiede di valutare l’opportunità di eseguire la collaborazione, decidendo poi di non conferire incarico al professionista.
  2. PROFESSIONISTA: In questa ipotesi non sussistono obblighi antiriciclaggio (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Faq 2015).

INCARICO CONFERITO

  1. CLIENTE: Il cliente conferisce incarico al professionista di assisterlo nella voluntary disclosure.
  2. PROFESSIONISTA: Il professionista deve (dlgs 231/2007, indicazione Mef 9gennaio2015) identificare e verificare l’identità del cliente con documenti od informazioni da fonte affidabile ed indipendente. Identificare l’eventuale titolare effettivo. Registrare i dati identificativi del cliente nell’Archivio informatico, ovvero in un registro della clientela ai fini antiriciclaggio. Conservare la documentazione in un fascicolo dedicato.

OPERAZIONE DI RICICLAGGIO

CLIENTE:

  • La conversione od il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in quelle attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.
  • L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
  • L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.
  • La partecipazione ad uno degli atti precedenti, l’associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere od il fatto di agevolarne l’esecuzione.

PROFESSIONISTA:

Se il professionista (art.4 del Dlgs 231/2007) sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, deve fare segnalazione all’Uif (nota Mef 9gennaio2015), con una possibilità di esonero. Ed è quando tutte le informazioni conosciute dal professionista sul contribuente che ha aderito ala procedura siano state comunicate all’agenzia delle Entrate (e da qui comunicate alla Procura della Repubblica). Inoltre l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono dai clienti nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario od in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sul procedere, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima , durante o dopo il procedimento stesso (art.12, comma 2 Dlgs.231/2007).

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