Cariparma: Tfr in busta paga?

Atteso che la legge n. 190/2015 (legge di stabilità) ha introdotto dal 2015 la possibilità di erogazione mensile in busta paga della quota TFr in alternativa al suo accantonamento in l’azienda o al Fondo Pensione, non vogliamo entrare nel merito se l’opzione possa essere o meno conveniente dal punto di vista fiscale/economico, vogliamo invece fornire una serie di indicazioni tecniche sull’argomento che consentano a ciascuno di fare la propria scelta. Ricordiamo che la normativa ha carattere sperimentale dal marzo 2015 fino al 30 giugno 2018, è volontaria e sperimentale, e l’accantonamento annuale del Tfr equivale alla retribuzione annua/13,5 (circa una mensilità).

  • L’opzione è esercitabile in qualsiasi momento a partire dal mese di marzo 2015 ma comunque entro e non oltre giugno 2015;
  • La scelta è irreversibile fino a giugno 2018;
  • La richiesta di erogazione mensile può essere effettuata solo quando sia maturata una anzianità di almeno sei mesi presso il datore di lavoro;
  • La scelta riguarda esclusivamente la destinazione della quota in maturazione mese per mese;
  • La somma erogata sarà al netto del contributo per la garanzia del TFR previsto dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  • È possibile farne richiesta anche nel caso in cui la quota TFR sia attualmente destinata a Previdenza Complementare. In tal caso la posizione di Previdenza Complementare resta aperta continuando a ricevere i contributi aziendali oltre ai contributi del lavoratore;
  • Da un punto di vista previdenziale le somme corrisposte rimangono esenti;
  • Ai fini fiscali la retribuzione corrisposta a titolo di TFR è soggetta a tassazione ordinaria e quindi viene applicata l’aliquota marginale (ovvero, trattandosi di aliquote crescenti, quella dell’ultimo scaglione in ragione del proprio reddito). Non si applica conseguentemente il particolare regime di tassazione separata (aliquota media calcolata sui cinque anni precedenti) previsto dall’articolo 19 bis del TUIR con la finalità di evitare l’effetto del cumulo con aliquota marginale IRPEF;
  • La retribuzione corrisposta a titolo di TFR aumenta inoltre le addizionali regionale e comunale, con conseguenze negative anche sulle detrazioni per lavoro dipendente e sui carichi familiari nonché sulle eventuali agevolazioni legate all’ISEE (es. tariffe asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.) e sugli importi degli A.N.F. (Assegni per Nucleo Familiare);
  • Per evitare effetti ai fini del bonus introdotto dal D.L. 66/2014 e riproposto in maniera stabile nella Legge di Stabilità 2015 (conosciuto come bonus 80 euro), è prevista la neutralità delle somme corrisposte mensilmente a titolo di TFR;
  • Per chi dovesse lasciare il TFR in azienda è stato disposto l’incremento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dall’11 al 17 per cento sulle rivalutazione decorrenti dal 2015 (cfr. art.3 commi 623 e 625 L.190/2014).
  • Per effettuare la richiesta occorre compilare e inoltrare all’azienda la richiesta. Qualora il modulo non fosse disponibile aziendalmente lo produciamo in allegato come fac simile.

FISAC-CGIL GRUPPO CARIPARMA

 

indicazioni tecniche

valutazioni economica

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