Antiriciclaggio: la voluntary disclosure e il decreto 231

By: wolli s – All Rights Reserved
L’Omessa segnalazione dell’operazione sospetta da parte del Professionista o dell’Intermediario finanziario è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.
Questo emerge dai chiarimenti finora forniti dal Ministero Economia e Finanze e dal confronto con la precedente normativa sullo Scudo Fiscale. In più emerge che l’obbligo di segnalazione in capo al Professionista nella Voluntary disclosure non possa essere sempre ed in ogni caso escluso. Occorre, quindi, verificare –per evitare condotte omissive ed eventuali sanzioni gravi- se la normativa vigente offra motivi di esclusione (in determinati casi) di tale obbligo.
Spesso si fa riferimento all’esenzione prevista dall’articolo 12, comma 2 del Dlgs. 231/2007, in base alla quale l’obbligo di segnalazione non si applica ai Professionisti per le informazioni che essi ricevono dal Cliente nell’esame della posizione giuridica dello stesso o per l’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario (o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare od evitare un procedimento) ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Nel caso di collaborazione volontaria non sembra possa ritenersi compreso tale esonero in quanto manca l’elemento essenziale previsto, rappresentato da un procedimento giudiziario. In ogni caso è lo stesso Ministero Economia e Finanze a ricordare (la già precedentemente citata Faq di gennaio 2015) che l’esonero non si estende a tutti i casi di Consulenza , ma solo a quelli legati a procedimenti giudiziari.
E’ ritenuto, invece, che l’esclusione potrebbe configurarsi proprio in ragione di una corretta interpretazione della normativa antiriciclaggio. Lo scopo del Dlgs 231/07 (e specificatamente quello della segnalazione di operazione sospetta) è di ottenere la collaborazione di alcune categorie professionali, che hanno contatti con soggetti potenzialmente a rischio riciclaggio, attraverso una segnalazione che possa permettere alle autorità investigative di svolgere ulteriori indagini.
Nel caso della Voluntary disclosure, la procedura viene gestita completamente dall’Agenzia delle Entrate; se la situazione del Contribuente (conosciuta dal Professionista) fosse la medesima rappresentata all’Ufficio, il Professionista segnalerebbe elementi eventualmente “sospetti” già comunicati all’Agenzia. La quale Agenzia potrebbe incrociarli ed integrarli con i dati in già in possesso.

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