LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL PREMESSO
– che l’espressione “violenza nei confronti delle donne” designa ogni atto di violenza fondato sull’appartenenza sessuale che comporta, o che è suscettibile di comportare, per le donne che ne sono bersaglio danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia pubblica che privata;
– che la violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani, che coinvolge tutti gli strati e gli ambiti della società, da quello familiare a quello del lavoro; – che la violenza che viene commessa sulle donne non può trovare giustificazione alcuna in nome dell’onore, delle ideologie, delle credenze religiose e culturali;
– che tutte le pratiche tradizionali dannose per le donne, ivi incluse le mutilazioni genitali o sessuali e i matrimoni forzati, conducono ad una condizione di profondo squilibrio dei rapporti di forza tra uomini e donne con una grave discriminazione nei confronti delle donne sia nella società che nella famiglia;
– che la violenza alle lavoratrici nei luoghi di lavoro, spesso sottovalutata, in particolare nell’attuale crisi, con un mercato del lavoro che espone le donne ad un maggiore rischio di esclusione, ghettizzazione e vulnerabilità, può determinare un futuro precario;
– che la Costituzione italiana sancisce, tra i principi fondamentali, il diritto di ogni individuo all’integrità fisica e morale e alla realizzazione personale nonché il principio di parità e di pari opportunità uomo-donna, a partire dalle opportunità di lavoro; – che la Costituzione italiana garantisce i diritti umani per tutti e stabilisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
– che la contrattazione e il quadro giuridico italiano per combattere la violenza contro le donne si sono evolute nel tempo. In particolare l’Italia si è dotata di strumenti legislativi che definiscono la violenza sessuale contro le donne reato contro la persona, anziché reato contro la morale pubblica, perseguito su denuncia (legge n. 66/1996) e adottando una serie di strumenti e Convenzioni internazionali tra cui: la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e suo Protocollo opzionale; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato con l’allegato Protocollo contro la tratta; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il suo Protocollo n. 12 in materia di non discriminazione; la Convenzione di Istanbul, che sancisce l’impegno dei governi firmatari alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; la Convenzione di Lanzarote contro la violenza sui minori, prefigurando come reato la pedofilia e la pedopornografia e l’adescamento di minore; il Protocollo di Maputo contro tutte le pratiche tradizionali lesive dell’integrità fisica e psichica delle donne (art. 5);
– che le Istituzioni italiane sono chiamate a rispettare, implementare e dare piena esecuzione alle Raccomandazioni ricevute dal Comitato CEDAW nel luglio 2011 e alle indicazioni contenute nel Rapporto a cura della Relatrice Speciale dell’ONU contro la violenza sulle donne nel giugno 2012;
– che le Parti sociali nella contrattazione devono tenere conto di quanto contenuto nell’Accordo Quadro di Bruxelles 2007 sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro;
– che le OO.SS ritengono necessaria una specifica azione di coordinamento sinergico delle diverse componenti che già agiscono nelle attività di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime di violenza e che veda coinvolte le Parti sociali, le forze dell’ordine, le realtà del mondo dell’associazionismo laico e religioso, i Ministeri competenti e le Istituzioni territoriali con l’obiettivo di: creare una rete tra le Parti sociali, le forze dell’ordine, le realtà del mondo dell’associazionismo laico e religioso, i Ministeri competenti e le Istituzioni territoriali; promuovere campagne di sensibilizzazione utilizzando tutti gli strumenti di informazione e campagne di educazione pubblica, affinché le molestie sessuali sul luogo di lavoro e le altre forme di discriminazione e violenza nei confronti delle donne vengano considerate socialmente inaccettabili; promuovere campagne di divulgazione di informazioni al pubblico sulle misure esistenti al fine di prevenire gli atti di discriminazione e violenza nei confronti delle donne/lavoratrici sui luoghi di lavoro e nella società;
PROPONGONO INTESE con Istituzioni e Parti sociali, nonché tutti gli attori coinvolti, finalizzate a contrastare ogni forma di violenza e discriminazione sulle donne/lavoratrici attraverso: l’adozione di un Avviso Comune di “Recepimento dell’Accordo Quadro di Bruxelles 2007” sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro; la promozione e implementazione nell’ambito della contrattazione di secondo livello, di strumenti di prevenzione e contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione di genere, in coerenza con quanto previsto dal D. legislativo 5/2010 attuativo della Direttiva 54/CE/2006 che attribuisce proprio alla contrattazione collettiva un ruolo importante nella definizione di “misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.”; la promozione nella contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale di Piani di conciliazione e del benessere organizzativo aziendale per meglio armonizzare la vita lavorativa e la vita personale/familiare (work life-balance); la predisposizione e promozione di percorsi formativi sulla salute e sicurezza in ottica di genere, con particolare riguardo al tema dello stress-lavoro correlato di cui al T.U. 81/2008 e successive integrazioni, rivolti a RSU, RSA e RLS delle Forze dell’ordine, del Servizio sanitario, dei servizi sociali compresi gli addetti impegnati nel settore immigrazione; interventi mirati tra i soggetti coinvolti per promuovere in ogni ambito la “Cultura di genere nel rispetto delle relazioni uomo-donna” e finalizzati ad incidere sui modelli culturali ed educativi; la definizione di specifici provvedimenti legislativi per la semplificazione e la certezza della pena nonché strumenti di supporto a Regioni e Comuni per la definizione di autonome iniziative che, finanziate anche attraverso le risorse del FSE, possano sostenere nei piani di zona i servizi, le politiche locali di prevenzione, sensibilizzazione, protezione e contrasto ad ogni forma di discriminazione/violenza.