Banca Marche: Adempimenti in materia di Antiriciclaggio

Con la presente, le scriventi OO.SS.LL. fanno seguito all’emanazione delle Circolari aziendali n. 122 e 130/2014, inerenti agli obblighi imposti dalla vigente normativa di legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Nel manifestare, in premessa, sorpresa per alcune scelte che, nei fatti, abbassano il livello di presidio sull’argomento rispetto a quanto garantito finora – fatto che ci lascia ancor più perplessi perché avviene, paradossalmente, in una Azienda in Amministrazione Straordinaria – le scriventi OO.SS.LL. segnalano quanto segue:
– il rinnovato invito a completare la raccolta e compilazione del questionario KYC anche sui rapporti con fascia di rischio “bassa” od “irrilevante”, per i quali non sia stata soddisfatta la condizione di adeguata verifica, non esime l’Azienda dall’inserimento del blocco operativo sui medesimi;
– le disposizioni e l’impostazione relative al supporto di consulenza, fornito da parte dell’Azienda alla Rete commerciale, si sono mostrate decisamente inadeguate rispetto alle necessità;
– l’azione formativa aziendale sull’antiriciclaggio, destinata all’aggiornamento del personale interessato con “carattere di continuità e di sistematicità e svolta nell’ambito di programmi organici” per una “specifica preparazione”, si è rivelata gravemente carente.
Rispetto, poi, alla ratio del Fascicolo 147 si richiede vengano specificati e chiariti i seguenti punti:
a. Perché l’Azienda ritiene che, eliminando il passaggio procedurale del controllo da parte dell’Ufficio Antiriciclaggio, il Titolare abbia la possibilità di esprimere un giudizio sereno e più completo con minori informazioni rispetto alla modalità precedente?
b. Quali sono quegli strumenti informatici che vengono messi a disposizione dei Titolari per meglio monitorare la clientela?
c. Non è forse vero che le segnalazioni sono uniformate da criteri quantitativi e non sono differenziate dal profilo di rischio? Non c’è il pericolo che trattare tutti i profili allo stesso modo non si risponda ai criteri richiesti “dalla Direttiva Europea in materia e recepiti dal D.Lgs. 231/2007…”. La dichiarazione che viene richiesta a nostro avviso deve essere così modificata: “Senza l’integrazione di controllo dell’U.A. ed in forza delle mie sole conoscenze è stata effettuata…”. Perché la necessità di rilasciare una dichiarazione siffatta? Perché non si richiede una pari dichiarazione anche nelle note poste a giustificazione delle operazioni segnalate?
d. La formazione su questi temi viene definita dal Fascicolo 147 materia delicata e importante; ritenete che possa continuare a venir fatta in Autoformazione così come concepita fino ad oggi e priva di un passaggio in aula?
In relazione alle normative interne e di legge si segnala, inoltre, che i titolari di filiale non sono messi nella condizione di poter fare fronte a tutte le incombenze, funzioni ed adempimenti che gli sono stati trasferiti.
In particolare (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo) si segnalano i casi e le situazioni in cui, ad avviso delle Scriventi, i Titolari hanno difficoltà ad agire nel pieno rispetto dell’intero impianto normativo:
1) In caso di nominativi attenzionati (sottoposti a procedimento per richieste specifiche in materia di riciclaggio, per richieste pervenute nell’ambito di un procedimento penale, per richieste pervenute nell’ambito di una indagine fiscale) la situazione complessiva non viene aggiornata;
2) in relazione ai nominativi a cui carico esistono segnalazioni avvenute negli anni passati: a volte promosse in maniera centralizzata o fatte da filiale diversa per collegamenti con altre posizioni. Il Titolare non ne è a conoscenza, non sa le motivazioni e non possiede dunque idonei elementi di valutazione.
3) in assenza di idonea strumentazione, anche informatica, perché si riesca ad adempiere la adeguata verifica rafforzata;
4) Il tabulato denominato D.O.R.A viene messo a disposizione solo in forma cartacea, quindi, con necessità di ritrovare gli ultimi tabulati prodotti dalla procedura I.T. e “manualmente” verificare la presenza o meno del nominativo interessato alla ricerca facendone derivare una maggiore probabilità di errore di valutazione.
In generale, nell’operatività in materia, si è passati ad una “investitura” unilaterale ai titolari di filiale che autonomamente analizzano, verificano e valutano l’operatività del cliente, decidendo la segnalazione o meno, il tutto senza un “reale” ausilio di uffici specializzati.
Le scriventi OO.SS.LL. desiderano richiamare, oltre agli evidenti rischi di natura disciplinare, quanto la legge pone a carico del singolo lavoratore – in termini di responsabilità penale personale e civile per violazione degli obblighi di adeguata verifica – e quanto in capo all’Azienda per ciò che concerne il dovere di mettere i lavoratori nelle condizioni di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalle disposizioni interne.
L’azione formativa risulta obbligatoria, fra l’altro, in relazione alle nuove disposizioni legislative emanate con decorrenza 1° gennaio 2015 sul reato di autoriciclaggio. Come previsto dalla stessa norma, la Banca dovrà adeguare il modello organizzativo ex decreto 231/2001 al fine della prevenzione del reato di autoriciclaggio. Ricordiamo infatti che azienda e dipendente potrebbero essere chiamati a rispondere penalmente per l’esecuzione di operazioni che rientrino nella fattispecie succitata, messe in atto, pur inconsapevolmente, dal lavoratore, nell’interesse della Banca.
Si segnala che la giurisprudenza prevalente riconosce da circa un decennio, come causa o concausa nella responsabilità civile delle organizzazioni complesse, la categoria autonoma della “carenza organizzativa” che può affiancare o in taluni casi sostituire la responsabilità del singolo.
Nelle more dell’attuazione di indispensabili e concrete azioni formative e di supporto, come sopra richiamato, riteniamo sin da ora la Banca responsabile di non aver posto i lavoratori nelle condizioni di rispettare tutti gli adempimenti in argomento, sia di legge che interni.
Nel denunciare la grave situazione di difficoltà operativa, le Scriventi richiedono un confronto immediato sulle criticità derivanti dalla materia di cui all’oggetto. In mancanza si riservano di adire le sedi competenti.
Distinti saluti.
Jesi, 9 febbraio 2015
LE OO.SS.LL. DI BANCA MARCHE

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