Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio e il modello 231

L’introduzione nel nostro ordinamento giuridico, dal primo gennaio 2015, del nuovo reato di auto-riciclaggio (legge 186/2014) impone alle Società di adeguare i propri modelli organizzativi. Questa nuova fattispecie di reato, infatti, è stata inclusa nel catalogo dei reati previsti dal Dlgs 231/2000, così determinando una possibile responsabilità amministrativa in capo all’Ente che lo commette.

In caso di reati tributari eventualmente commessi dalla Società, o da un Ente in generale, è molto probabile, pertanto, incorrere anche nel nuovo reato di auto-riciclaggio qualora (per esempio) i proventi derivanti dall’evasione fiscale  (od il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Partendo, dunque, dal presupposto che l’Ente sia già dotato di un proprio modello organizzativo, lo stesso dovrà provvedere al solo aggiornamento. L’adeguamento del modello dovrà avvenire ( stante l’importanza che lo stesso ricopre come circostanza esimente dell’eventuale configurazione di responsabilità) in tempi brevi ed in maniera puntuale, soprattutto in presenza di reati tributari commessi in passato.

Nel caso in cui, infatti, negli scorsi anni la Società sia incorsa in uno dei reati tributari (quali, ad esempio, il reato di dichiarazione infedele o fraudolenta), sussiste un elevato rischio di incorrere nella consumazione del nuovo reato di auto-riciclaggio, anche qualora il trasferimento o l’impiego dei proventi derivanti dall’evasione fiscale in attività economiche  avvenga dopo il primo gennaio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo reato).

Si dovrà trattare, dunque, non solo di un aggiornamento di tipo formale , ma anche sostanziale. Il tutto al fine di poter far fronte alle numerose fattispecie di reato che possono costituire il presupposto dell’auto-riciclaggio. In sostanza, l’attività di revisione non si potrà limitare alla semplice introduzione del nuovo reato, ma dovrà coinvolgere, preliminarmente, l’identificazione delle aree a rischio per la sua commissione e tutto il processo organizzativo della Società stessa.

Tabella Riassuntiva

AUTO-RICICLAGGIO: è una nuova figura delittuosa, regolamentata dall’art.648-ter del Codice penale. Dal 1°gennaio 2015, in esso può incorrere qualunque soggetto (anche Società) che avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo (come un reato tributario), impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato , in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

IL NUOVO REATO: nel caso in cui la Società commetta un reato tributario (ad es. dichiarazione infedele o fraudolenta), sussiste un elevato rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa per il nuovo reato di auto-riciclaggio, se i proventi derivanti dall’evasione fiscale sono impiegati in attività economiche o finanziarie.

LE SANZIONI: in caso di auto-riciclaggio, oltre ad eventuali misure interdittive  all’esercizio dell’attività, in capo alla Società è prevista la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote, innalzabili di ulteriori quote (da 400 a 1.000) se il denaro-od i beni o le altre utilità-proviene dall’effettuazione di reati di omessa od infedele dichiarazione.

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