Non punibilità dei reati fiscali –nemmeno per le ipotesi di auto-riciclaggio– ma si mantiene l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio.
All’interno della voluntary disclosure – la procedura di rientro “amichevole” dei capitali illecitamente detenuti all’estero- il Mef ha ribadito, con un provvedimento del direttore della prevenzione del sistema finanziario, i comportamenti che i Professionisti devono tenere per non incorrere in sanzioni.
Per il Mef, in pratica, il fatto che l’emersione “pacifichi” il rapporto tra Amministrazione e contribuente sotto tutti i profili (fiscale, contributivo e penale) non annulla gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione in testa ai Professionisti (e che sono tutti quelli disciplinati dal Dlgs. 231/07), anche all’interno della procedura di voluntary disclosure.
Dall’apparente distonia del sistema sanzionatorio – mancato interesse penale da un lato, schedatura amministrativa dall’altro- appare chiaro che la scelta fatta dal Legislatore prima, e dal Mef poi, è di non rinunciare a priori ad un patrimonio informativo molto importante sui comportamenti dei contribuenti.
Una scelta questa che interessa molto il mondo dei Professionisti, soprattutto quello dei Commercialisti. Il motivo fondamentale è che, quando l’Agenzia incrocerà i dati della voluntary disclosure con i dati delle segnalazioni della 231, l’Uif sarà in grado di scoprire i Consulenti del rientro che non hanno fatto la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio. Trattandosi in linea di massima di patrimoni notevoli e di operazioni che vengono svolte da professionisti di elevato profilo, si possono intravedere due ordini di conseguenze: la prima è che il consulente non può correre il rischio di venire sanzionato, quindi dovrà informare il cliente e questi, la seconda conseguenza, potrebbe essere indotto a non affrontare il rientro per evitare la mappatura destinata all’Uif, ed alla Guardia di Finanza.
La questione delle segnalazioni antiriciclaggio era già stata sollevata in sede di Commissioni Parlamentare interessate dalla legge sul rientro dei capitali, ora (definita in chiave risolutiva la Legge) la questione si sposta sul Ministero Economia e Finanza a cui verrà verosimilmente chiesta una iniziativa a riguardo.
TABELLA RIASSUNTIVA
VOLUNTARY DISCLOSURE – La legge sul rientro dei capitali (186/14 in vigore dal 2 gennaio 2015) prevede un’ampia non punibilità per i reati fiscali e per il nuovo reato di auto-riciclaggio. In pratica chi aderirà (o ha già aderito) al rientro volontario non potrà essere incriminato per gran parte dei reati previsti dal Dlgs. 74/2000 (fiscali e contributivi) né per il “lavaggio” in proprio del “nero” fiscale.
ANTIRICICLAGGIO – Il decreto legislativo 231/2007 prevede però che i professionisti debbano obbligatoriamente segnalare all’Uif le operazioni in sospetto di riciclaggio compiute dal cliente.
IL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA – Un provvedimento del 9 gennaio della V Direzione del ministero ha ribadito che gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione all’Uif permangono anche all’interno della procedura di rientro dei capitali. Da un lato, quindi non punibilità penale, dall’altro mappatura amministrativa.