Nel sito www.youwelfare.it accessibile direttamente dal portale aziendale o anche da casa, dal 19 gennaio e fino al 31 maggio prossimo è possibile effettuare la scelta per la destinazione dei 113,80 Euro, quota parte dell’erogazione aziendale (uguale per tutti) a favore del conto welfare prevista dagli accordi sindacali di Gruppo sottoscritti lo scorso anno. Tale importo, già accreditato sul conto YouWelfare di ciascun dipendente, può essere utilizzato nei seguenti ambiti:
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Un versamento volontario (minimo 50,00 Euro) al Fondo Pensione a cui si è iscritti.
ASSISTENZA SANITARIA
Richiesta di rimborso (minimo 50,00 Euro) di una parte degli importi versati all’Assistenza Sanitaria Ordinaria nel 2015, concorrendo al pagamento della quota annua verso FAS o CASPOP o FIAM (il Fondo o la Cassa a cui si è iscritti) e riducendo pertanto il contributo versato direttamente tramite trattenuta sullo stipendio.
ASA – ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA
Per indicare un importo da versare all’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva. Tali importi saranno disponibili a partire dal primo giorno del mese successivo all’accredito dell’importo sul proprio conto ASA. E’ possibile registrare tale indicazione di versamento (minimo 50,00 Euro) fino al 28 febbraio 2015.
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
Il rimborso totale/parziale in busta paga delle spese sostenute a beneficio dei figli, dopo la verifica di conformità della documentazione inserita nel portale. Ai fini di ottenere il rimborso previsto è necessario che la spesa sia sostenuta direttamente dal dipendente. E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per i figli per il pagamento di:
Spese Scolastiche. Spese sostenute per la frequenza di scuole (pubbliche e private parificate) di ogni ordine e grado (scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, corsi di laurea triennali e magistrali). In particolare è previsto il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti per:
- tasse di iscrizione e rette di frequenza alla scuola primaria e secondaria (1° e 2° grado);
- tasse e rette universitarie;
- acquisto libri scolastici della scuola primaria, secondaria e libri di testo universitari.
Non sono rimborsabili:
- le spese sostenute per test di ingresso all’università, per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non avente valore legale in Italia;
- le spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale e le relative tasse;
- le spese sostenute per scuole di recupero, per la preparazione agli esami o ai test di ingresso a facoltà universitarie.
Asili Nido. Spese sostenute per la frequenza dei figli di asili nido pubblici e privati (ad esclusione degli asili nido famiglia e condominiali e delle scuole materne pubbliche e private). In particolare rimborso totale o parziale dei costi di iscrizione o delle rette di frequenza, mentre non sono rimborsabili le spese accessorie (es. materiali didattici o spese per la cura e l’igiene del bambino).
Campus Extra Scolastici. Spese sostenute per la frequenza di campus extrascolastici da parte di figli in età scolare, ovvero frequentanti le scuole primarie, secondare di 1° e 2° grado. In particolare è previsto il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti per la frequenza relativa a:
- centri diurni (giornalieri);
- campus presso strutture per vacanze che prevedono la formula residenziale riservata ai
ragazzi.
In entrambi i casi, all’interno del campus, deve essere prevista l’organizzazione di attività ludico ricreative durante il periodo estivo di sospensione dell’attività scolastica.
Soggiorni Studio all’Estero. Spese sostenute per la frequenza, durante soggiorni-studio all’estero, di specifiche attività di formazione sostitutive o complementari alla formazione scolastica. Sono rimborsabili i costi di iscrizione e le rette per la frequenza del corso, ma non le spese accessorie quali vitto-alloggio, viaggio e altre spese accessorie.
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Decorso il 31 maggio senza che il dipendente abbia effettuato alcuna scelta, i 113,80 Euro verranno accreditati direttamente sulla posizione ASA del dipendente, o nello zainetto pensionistico in caso di non iscrizione ad alcuna forma di assistenza di Gruppo. In caso di non iscrizione nemmeno ad alcuna forma previdenziale di Gruppo, l’erogazione del dipendente verrà persa.
Verona, 29 Gennaio 2015
Fisac-CGIL Gruppo Banco Popolare