Antiriciclaggio: l’auto-riciclaggio e l’utilizzo personale

Sanzioni, prescrizioni, reati presupposto, godimento personale e finalità speculative. Sono alcune delle risultanze della nuova Legge sull’Auto-riciclaggio, ora Legge dello Stato dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17.12.2014 come “Legge 186/2014.

Il nuovo Articolo 648ter del Codice Penale si caratterizza per il “doppio binario” di punibilità: sanzioni, cioè, oscillanti fra i due e gli otto anni di reclusione e multe dai 5.000 ai 25.000 euro per chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Laddove, invece, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un reato non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (ad es. appropriazione indebita e truffa) la pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro. Dal punto di vista dell’elemento oggettivo, il nuovo reato non si differenzia dalle fattispecie che lo precedono (riciclaggio e reimpiego), la differenza è che il soggetto che realizza il reato è lo stesso che ha lo ha commesso alla fonte, da qui “l’auto-riciclaggio”. L’utilizzo, però, della locuzione generica “utilizzazione o godimento personale” (che esclude la punibilità) ha aperto a dei dubbi che saranno risolti solo dalle prime interpretazioni giurisprudenziali. Solo da queste, infatti, si capirà se l’acquisto di un immobile per un proprio parente, di un automobile per un amico oppure la costituzione di un patrimonio intestato ai nipoti, rientrino o meno nella definizione di godimento personale.

Solleva quesiti anche il quinto comma, e precisamente nel punto in cui è previsto che la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Pur considerando la prospettiva premiale dei comportamenti di ravvedimento, è difficile pensare che un soggetto che si è prodigato per occultare i proventi di un reato che ha commesso, decida in seguito di agevolare l’Autorità giudiziaria nella ricerca delle prove o del denaro.
Alcune perplessità riguardano anche la durata della prescrizione. Secondo le regole generali determinate dall’Articolo 157 del Codice penale il reato di auto-riciclaggio si prescriverà in otto anni, che decorrono dal momento in cui s realizzano le condotte di occultamento o reimpiego. Pertanto può accadere che il reato di auto-riciclaggio scatti a distanza di anni dalla commissione del reato presupposto, con la conseguenza che rischia di essere un reato a consumazione prolungata, vista la durata della prescrizione. Però, è vero anche che con questa configurazione si ritroverebbero agevolate la ricostruzione investigativa e la sanzionabilità del reato.

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