Antiriciclaggio:L’Antiriciclaggio negli altri Paesi (seconda parte)

GRAN BRETAGNA – La legge di riferimento è il Proceeds of Crime Act del 2002. Tre le ipotesi del reato in questione che contemplano, anche se senza nominarlo, l’auto-riciclaggio. La prima ipotesi riguarda chi occulta, converte, trasferisce o trasforma il denaro (o le utilità) al fine di reimmetterli nel circuito economico tradizionale. La seconda, punisce gli accordi finalizzati alle precedenti operazioni e la terza, infine, punisce l’acquisto delle proprietà od il possesso di beni di provenienza illecita.

Non vi è, comunque, distinzione tra money spending e money laudering. La prima fattispecie riguarda chi utilizza il denaro (spendendolo), ossia le cosiddette ordinary commercial transactions. La seconda invece considera criminosa solo la condotta di chi pone in essere operazioni atte a nascondere od a confondere la fonte o la natura dei proventi.

 PORTOGALLO – Il “riciclaggio” è punito dall’art.368-A il quale prevede, come condotta tipica di reato, quella di colui che converte, trasferisce o facilità qualunque operazione di conversione o trasferimento dei proventi, per sé o per un terzo, direttamente o indirettamente con il fine di dissimulare la loro origine illecita, o di evitare che l’autore degli illeciti o chi vi ha concorso sia perseguito penalmente o soggetto a misura penale.

L’inciso “per sé o per un terzo” apre alla punibilità per riciclaggio di colui che abbia concorso nel reato presupposto.

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