Seconda ed ultima audizione alla commissione Giustizia e Finanza del Senato per il ddl sul rientro dei capitali. Centrale al dibattito rimane, soprattutto, la norma sull’introduzione del reato di auto-riciclaggio, che è il cardine su cui si basa la possibilità di successo dell’operazione VOLUNTARY DISCLOSURE.
Il calendario delle Commissioni II e VI indica come metà settimana il termine in cui il ddl verrà inviato all’Aula per il voto definitivo (il 1° dicembre è il termine ultimo per presentare eventuali emendamenti).
Di “alcuni profili problematici” dell’antiriciclaggio ha parlato anche il Direttore dell’Uif di Bankitalia. Il quale ha anche aggiunto “che esso non è perfettamente sovrapponibile al già previsto riciclaggio ed impiego. La mancata simmetria potrebbe generare difficoltà interpretative ed applicative, anche se la gran parte delle ipotesi rilevanti sembrano ricomprese nel perimetro della tutela penale. Tuttavia l’anomalia è rappresentata dal fatto che l’auto-riciclaggio si può punire solo in presenza di un ostacolo concreto all’identificazione della provenienze delittuosa dei proventi. La proposta è quella di eliminare, appunto, la parola “concretamente” dal testo finale. Si giudica favorevolmente l’esclusione della punibilità per un più limitato noveri di reato rispetto a quanto previsto in occasione di passati interventi di regolazione fiscale. Sono state correttamente escluse deroghe agli obblighi antiriciclaggio, in particolare quegli relativi alla segnalazione delle operazione sospette”.
E’ stata anche avanzata la proposta, da parte di alcuni Avvocati indipendenti, di introdurre l’anonimato nella prima fase gestita dai Professionisti, e di mantenerlo fino ad accordi avvenuti. Per quanto riguarda l’auto-riciclaggio si osserva che non sono esplicitati gli elementi costitutivi; una sorta di auto-riciclaggio implicito per il quale vige, sempre secondo questa lettura, l’esimente della destinazione personale delle utilità, in pratica una esimente “espressa” ad una condotta di reato “inespressa”.
Anche il Presidente del Centro Studi Europeo di Antiriciclaggio esprime perplessità sulla formulazione del nuovo 648ter, che non terrebbe conto di quanto già oggi l’ordinamento esprime sul tema del reimpiego e sulla tipizzazione del reato di riciclaggio. In pratica viene affermato che lauto-riciclaggio è già presente nell’ordinamento con una tipizzazione che significa esatta definizione dei confini del reato nel rispetto del principio di frammentarietà del diritto penale.
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