Iniziamo un breve excursus circa le normative in uso in alcuni dei principali paesi, allo scopo di diffondere sempre più la conoscenza in materia.
STATI UNITI – Il Money laundering Control Act è la legge di riferimento per gli Stati Uniti d’America. E’ punibile per riciclaggio chiunque: A) conoscendo l’origine da attività illecita, effettua o tenta di eseguire una transazione finanziaria con l’intento di impegnarsi in comportamenti che configurano una violazione delle norme tributarie. B) od è consapevole che l’operazione è progettata in tutto od in parte per nascondere o mascherare la natura, la posizione, la fonte, la proprietà od il controllo dei proventi di attività illecite. C) chi evita un obbligo di segnalazione di transazione. D) chi trasporta, trasmette-anche a livello di tentativo-uno strumento monetario o fondi con l’intento di promuovere l’esercizio di attività illegali. E) chi evita un obbligo di segnalazione di transazione ai sensi di legge statale o federale.
SVIZZERA – In Svizzera la fattispecie di ripulitura di denaro, beni od altra utilità di provenienza delittuosa è regolata dall’art.505 bis del Codice Penale, che contempla la fattispecie di riciclaggio. La norma prevede , quale soggetto attivo del reato, “chiunque”. A partire da questa ampia definizione del soggetto autore dell’illecito, la giurisprudenza si è espressa facendo ricadere nell’ambito della norma in questione anche le ipotesi di autoriciclaggio.
GIAPPONE – La legge penale giapponese, che disciplina il reato di riciclaggio all’art.10 della The punishment of Organized Crime and Regulation of Criminal Proceeds Act legge del 18 agosto 1999, emendata nel giugno 2013, dispone che soggetto “attivo” del reato può essere “chiunque”, e non dispone alcuna clausola di riserva. Alla luce di questo si desume che l’autore del reato presupposto può essere punito anche per la condotta di riciclaggio, quindi a titolo di autoriciclaggio.