Antiriciclaggio: Punibilità dell’auto-riciclaggio

Anche per i contribuenti che aderiranno alla sanatoria domestica, sarà escluso l’auto-riciclaggio, come previsto nell’ultima versione del disegno di legge sul “rientro dei capitali”. Il Testo dispone che alla sanatoria domestica trovino applicazione alcune norme relative al rientro dei capitali e, fra queste, ora viene esplicitamente citato il comma 3 (prima non menzionato) dell’articolo 5 quinquies.

Sulla base di questa norma (limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’art.648 ter1 del Codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti tributari (coperti dalla sanatoria) sino alla data del 30 settembre 2015.

Ricordiamo che il nuovo reato di auto-riciclaggio(sul quale ritorneremo a breve) previsto dalla medesima Legge, introduce l’art.648ter1 al Codice penale e sanziona con la reclusione da due ad otto anni chiunque abbia commesso (o concorso a commettere) un reato non colposo, provvedendo successivamente all’impiego, alla sostituzione o al trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni od altre utilità provenienti dalla commissione propria di tale reato.

L’espressa esclusione della punibilità di questo nuovo reato fa dedurre che esso può essere commesso anche con riferimento a manifestazioni illecite relative al reato fonte da cui provengono i denari o le altre utilità commesse prima dell’entrata in vigore delle norme. In pratica se prima dell’entrata in vigore della nuova norma un contribuente aveva commesso un reato tributario (falsa dichiarazione od omesso versamento) rischia, in ogni caso, di essere perseguito per auto-riciclaggio ove il trasferimento o il reimpiego avvenga dopo l’entrata in vigore della norma.

Invece aderendo al “rientro dei capitali” e/o alla sanatoria, la punibilità per l’auto-riciclaggio è esclusa (limitatamente ai reati tributari coperti dalla sanatoria stessa).

In pratica l’auto-riciclaggio è escluso per coloro che aderiscono alla sanatoria ed hanno impiegato, trasferito o sostituito somme derivanti da dichiarazioni fraudolenti mediante utilizzazioni di false fatture (art.2); mediante altri artifizi (art.3); dichiarazione infedele (art.4); omessa presentazione (art.5); omesso versamento delle ritenute (art.10bis); omesso versamento Iva (at.10ter).

Peraltro la non punibilità per i reati tributari , (e conseguentemente per l’eventuale successivo auto-riciclaggio) riguarda esclusivamente le condotte relative agli imponibili, alle imposte ed alle ritenute oggetto di collaborazione volontaria.

Pertanto se il contribuente che aderisce alla “collaborazione volontaria domestica”, auto-denuncia all’Agenzia delle Entrate di aver omesso la fatturazione di imponibile per una data cifra (avendo così, sotto in profilo puramente penale, la non punibilità per reato di “dichiarazione infedele), e successivamente (anche dopo qualche anno) si scopre che ha utilizzato fatture soggettivamente inesistenti per un determinato importo per i medesimi periodi d’imposta regolarizzati, la punibilità per quest’ultimo reato non viene meno. Nel caso le Autorità competenti dimostrassero anche l’esistenza di auto-riciclaggio di questi ultimi proventi, il contribuente risponderà anche di tale reato.

Rimangono invece punibili (come reati tributari e di conseguenza come fonte di auto-riciclaggio) le fattispecie di emissione di fatture false, l’occultamento di scritture contabili, l’indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

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