Il trasferimento di somme successivamente destinate ad uso personale costituirà auto-riciclaggio. Questo sarà l’effetto degli emendamenti approvati e che potrebbero comportare a chi commette un reato tributario di rispondere, spesso, anche di auto-riciclaggio.
Il nuovo articolo 648 ter1 del Codice penale sanziona in modo particolarmente grave (reclusione da due ad otto anni) coloro che abbiano commesso –o aiutato a commettere- un reato non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie, in modo tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato. Prima dell’emendamento approvato, l’unica possibilità per non essere puniti in queste situazioni era la destinazione per l’utilizzo o il godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità (comma 3). Ora questo comma viene modificato prevedendo che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Sembrerebbe, quindi, che le fattispecie illecite descritte dalla norma (sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche o finanziarie) siano in ogni caso punite ai fini dell’auto-riciclaggio, altrimenti sarebbe non capibile la nuova locuzione fuori dei casi di cui ai commi precedenti. In pratica, nei casi di reati tributari la possibilità di commettere il nuovo reato diventa particolarmente elevata a tal punto che, in molte ipotesi, con la condotta illecita integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche l’auto-riciclaggio. Infatti i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti od impiegati in attività economiche/finanziari: quindi le condizioni per integrare il nuovo reato ci sono tutte. Resterebbe da verificare che attraverso tali condotte si sia ostacolata concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme.
Da segnalare inoltre che viene introdotta una specifica causa di non punibilità del reato per coloro che si avvarranno della volontary disclosure, anche se il reato fonte è rappresentato dalla falsa fatturazione.
L’auto-riciclaggio viene, poi, inserito tra i reati che possono far scattare la responsabilità dell’Ente in base al decreto legislativo 231/2001. Sarà utile capire come operativamente predisporre adeguati modelli organizzativi che possano prevenire tale reato in azienda, soprattutto in riferimento ai delitti tributari.
Queste norme sono evidentemente rivolte a favorire il più possibile il rientro dei capitali (tanto da lasciare impunita perfino la falsa fatturazione). Resta, però, il fatto che con la volontary disclosure chi commette un reato tributario (anche meno grave della falsa fatturazione) rischia una doppia imputazione penale: quella per il reato fiscale e quella per auto-riciclaggio.
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