Gruppo Unicredit: Strumenti di lavoro n.12

Il 5°, 6° e 7° comma dell’art.13 dell’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano Strategico 2018: – Banca delle ore e riposi compensativi

« Per quanto concerne la banca delle ore, confermato quanto già definito dall’Accordo 15 settembre 2012 in tema di riduzione e limitazione delle prestazioni aggiuntive a situazioni eccezionali, in considerazione delle già citate problematiche di riduzione degli oneri di cui al Piano 2018, risulta necessario inoltre attivare una fase eccezionale e transitoria, fino al 31 dicembre 2018, prevedendo:
==> la fruizione entro l’anno di maturazione della banca ore accumulata (con la possibilità di “portare” all’anno successivo le sole eventuali prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di novembre e dicembre);
==> il piano di azzeramento entro il 31 dicembre 2015 dei residui accumulati in banca ore con fruizione da realizzarsi secondo la seguente tempistica:
– 50% entro il 31/12/2014;
– 50% entro il 31/12/2015.

I Lavoratori/Lavoratrici che risulteranno lungo assenti (esclusivamente per motivi di malattia e di maternità) dalla data del presente accordo e fino al 31 dicembre 2015, potranno derogare alle riduzioni previste per ciascun anno, fermo l’obiettivo di azzeramento entro il 2015.
Eventuali riposi compensativi saranno da fruire con le tempistiche indicate per le ore accumulate in banca delle ore anno per anno ovvero, per quelle già accumulate, con la tempistica prevista per il piano di azzeramento dei residui, come riportato nel presente articolo. »

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