Bpvi: ferie, la musica non cambia, e peggiora ancora…

Sono riprese le “minacce” aziendali di procedere d’iniziativa all’inserimento delle ferie e dalla “banca ore”, non usufruite dai colleghi, oltre che per le croniche carenze d’organico, anche per i continui trasferimenti effettuati prima della pausa estiva. Le molte sovrapposizioni hanno portato a rivisitare quanto già programmato e autorizzato. Ricordiamo a tutti i colleghi, il quadro normativo, contrattuale e giurisprudenziale relativo a ferie e banca ore (già riproposto in precedenti volantini):

FERIE – Un Diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione Italiana!

• almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite nell’anno di maturazione, (il legislatore è intervenuto per sancirne l’inviolabilità),
• le eventuali ferie residue che l’Azienda non mi ha permesso di fare durante l’anno, possono essere consumate nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione;
• i turni di ferie (tutte quelle spettanti) sono tempestivamente fissati dall’impresa, confermati al lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il lavoratore;
• l’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in 2 periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi;
• la collocazione in ferie forzosa ed unilaterale del lavoratore (quindi non pianificate e confermate) da parte del datore è da considerarsi arbitraria ed illegittima.

BANCA DELLE ORE
Il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite nella Banca delle Ore avviene secondo i criteri di seguito elencati:

• il recupero deve essere effettuato non oltre 24 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive;
• nei primi 6 mesi dall’espletamento, il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore;
• trascorso tale termine il lavoratore, sempre entro i predetti 24 mesi, ha diritto al recupero, nel periodo prescelto, previo preavviso;
• trascorsi i 24 mesi l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà – previo accordo con il lavoratore – il recupero. In difetto di accordo, l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

Qualora – d’iniziativa aziendale – fossero imposti unilateralmente periodi di recupero delle giornate di banca ore, in difformità a quanto sopra riportato, consigliamo i colleghi ad astenersi dal rispettarle.
Invitiamo invece chi avesse effettuato prestazioni aggiuntive confluite nella banca ore da oltre 6 mesi, ad attenersi alle vigenti previsioni contrattuali, e fare il recupero, dando preavviso all’impresa, nel periodo a loro gradito!

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