Sintesi dell’Accordo separato per il rinnovo del contratto del terziario

(ex Art. 7): La contrattazione di secondo livello dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Elemento economico di garanzia: Sarà erogato con la retribuzione di novembre 2013, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.

Nelle Aziende con più di 10 dipendenti, l’importo lordo è di € 140,00 per Quadri/I e II Livelli, € 125,00 per III e IV Livelli e di € 110,00 per V e VI Livelli.
L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L., che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011.

Fondo Est (ex Art. 95): Con decorrenza 1° gennaio 2014 (N.B.: il Contratto scadrà il 31/12/2013!) il contributo a carico dell’azienda per il personale assunto a tempo parziale (attualmente € 7,00 mensili per iscritto) sarà equiparato a quello previsto per il personale a tempo pieno (€ 10,00 mensili per iscritto).

A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo a favore del Fondo, a carico del lavoratore, è incrementato di € 1,00 mensile e di un ulteriore € mensile a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare eventuali ripartizioni diverse.

(Art. 39) Tentativo di composizione per licenziamenti individuali: Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, possono (in precedenza era: devono) ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai predenti articoli.

(Art. 106) Periodo di prova: IV e V Livello aumenta da 45 a 60 giorni lavorativi.
(Art. 114) Indennità di funzione: A partire dal 1° gennaio 2013 l’indennità di funzione dei Quadri sarà incrementata di € 10,00 per 14 mensilità.
(Art. 146) Permessi retribuiti: Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di lavoro, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma (in sostituzione delle 4 festività abolite), le ulteriori 16 ore di permesso previste per aziende con più di 15 dipendenti di cui ai commi terzo e quarto, saranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione, ed in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.
(Art. 176) Trattamento economico di malattia: Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, nel corso di ciascun anno di calendario e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’art. 175, l’integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 50% per il terzo ed il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

Non sono computabili, a tal fine, ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

In attuazione dell’art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, le Parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia, nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.

(Art. 200) Aumenti retributivi mensili: Suddivisi in 6 decorrenze (1/3/2011 – 1/9/2011 – 1/4/2012 – 1/10/2012 – 1/4/2013 e 1/10/2013) saranno corrisposti complessivi € 86,00 lordi al IV Livello (€ 99,43 al III, € 116,33 al II, € 134,49 al I e € 149,31 ai Quadri).
(Art. 241) Dimissioni: Il preavviso (in giorni di calendario, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno del mese) è:

–       Quadri e I Livello = 45 gg. (fino a 5 anni di servizio), 60 gg. (oltre i 5 anni e fino a 10) e 90 gg. (oltre i 10 anni)

–       II e III Livello = 20 gg. (fino a 5 anni di servizio), 30 gg. (oltre i 5 anni e fino a 10) e 45 gg. (oltre i 10 anni)

–       IV e V Livello = 15 gg. (fino a 5 anni di servizio), 20 gg. (oltre i 5 anni e fino a 10) e 30 gg. (oltre i 10 anni).

Milano, 17 aprile 2011                                                                                                     La R.S.A. FISAC/CGIL

 

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