AGGIORNAMENTO PERMESSI LEGGE 104 E DECRETO CURA ITALIA.
La circolare Inps nr 45 del 25/03/2020 corregge alcune indicazioni restrittive indicate nel messaggio Inps 1281 del 20/03/2020.
Ecco i principali chiarimenti riferiti ai permessi legge 104:
I giorni aggiuntivi di permesso spettano sia a coloro che assistono un familiare con disabilità grave, sia ai lavoratori/lavoratrici a cui è stata riconosciuta una disabilità grave;
Chi assiste due persone riconosciute disabili gravi, raddoppia il numero di giornate aggiuntive, alle quali si aggiungono le giornate a cui aveva già diritto; ciò avviene anche nel caso di lavoratore/ lavoratrice disabile che assiste un familiare con disabilità grave.
I 12 giorni aggiuntivi possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese (marzo o aprile), ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente previsti.
12 giorni aggiuntivi sono frazionabili ad ore, così come avviene per i giorni mensili previsti normalmente dalla legge.
Nel caso dovessero aggiungersi ulteriori informazioni, chiarimenti, modifiche sulla materia, provvederemo ad aggiornare le informazioni.
Il Decreto Legge “Cura Italia” approvato dal Governo il 16 Marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 ed ha introdotto una importante novità riguardante i permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992.
L’articolo 24 del Decreto recita: “Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.”
La scelta del Decreto è avvenuta per le ovvie ragioni di necessità ed urgenza, il decreto legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e deve poi essere convertito in legge, ma potrebbe essere modificato dal Parlamento.
Il testo necessita sicuramente di chiarimenti e perfezionamenti che potrebbero avvenire ragionevolmente nei prossimi giorni attraverso indicazioni operative di Inps o del Ministero del Lavoro.
In data 18 marzo il sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (tale ufficio dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) precisa che:
“I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. “
Il testo del Decreto si riferisce ai permessi previsti dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992: sono le tre giornate di permesso e ai genitori e familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata, che possono essere utilizzate solo quando viene prestata loro assistenza sanitaria.
In attesa delle indicazioni operative si può concordare la fruizione con l’azienda facendo riferimento all’ “articolo 24, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Si consiglia comunque di attendere le indicazioni operative che arriveranno dall’INPS.
Rimangono invariate le altre norme relative alla retribuzione, alla copertura previdenziale, al referente unico, la distanza massima rispetto al domicilio dell’assistito, ecc.
Anche i lavoratori riconosciuti disabili in situazioni di gravità possono beneficiare dell’estensione dei permessi.
Secondo il comma 2 dell’art 26 Decreto “fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero”.
Il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia nelle consuete modalità telematiche.
Importante: Il datore di lavoro dovrà avere indicazioni operative su come agire, per cui sembrerebbe necessario attendere le modalità operative.
La medesima possibilità (con le medesime avvertenze) è riconosciuta anche a coloro che sono in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali” (servizi di medicina legale delle ASL), attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3).
Come già indicato, non escludiamo la necessità di ulteriori disposizioni applicative prima che tali strumenti siano fruibili.
Sarà nostra cura aggiornare la nota non appena saranno disponibili dettagli sulle modalità di fruizione dei permessi.