Anche le famiglie, quando effettuano acquisti, devono rispettare i limiti fissati per la tracciabilità dei pagamenti. Pena sanzioni pecuniarie analoghe a quelle previste per la negoziazione di assegni oltre soglia. Ricordiamo: non si possono effettuare pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 1.000 euro, a meno che il trasferimento non avvenga tramite banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane. Né si possono emettere assegni bancari o circolari privi di clausola di non trasferibilità, per cifre superiori a questa soglia.
I limiti, però, vanno interpretati: ovviamente non si possono trasferire 1.000 euro tra privati, ma nel caso di una colf che abbia uno stipendio di 1.000 euro e non possieda un conto corrente bancario? Il caso si risolve facendo intervenire nel trasferimento un intermediario abilitato a cui il debitore ordina di mettere a disposizione del creditore (il beneficiario) la somma in contanti. E’ la banca che garantisce il trasferimento.
Il cliente di una banca può prelevare dal proprio conto corrente qualsiasi importo in contanti (però, se l’operazione appare sospetta, la banca può segnalarla alle autorità). In più si può anche detenere un ammontare molto superiore a 1.000 euro, ma non si può utilizzarlo per pagare in un’unica soluzione un fornitore.
Anche all’interno dello stesso nucleo familiare si può realizzare il passaggio di denaro contante ma anche esso è proibito quando supera la soglia, in quanto considerato come effettuato tra soggetti diversi. Tipico il caso dell’elargizione di denaro tra padre e figlio: l’Agenzia delle Entrate ha specificato nel 2012 che la violazione del divieto di utilizzo di denaro contante si manifesta, per es., se un genitore trasferisce denaro al proprio figlio minorenne e privo di autonoma posizione fiscale, per sostenere le spese di un viaggio di studio. Ma la norma non viene infranta, invece, nei rapporti tra coniugi in regime di comunione dei beni.
Ma ciò che pone più problemi sono i pagamenti frazionati o rateizzati, anche effettuati versando singole quote sotto la soglia da parte di più soggetti, ma che appaiano tuttavia artificiosamente frazionati. Il frazionamento è ammesso quando già previsto dalle prassi commerciali in uso oppure in ragione del contratto sottoscritto dalle due parti (come nei pagamenti a rate).
Nel pagamento di un canone di affitto di importo unitario di 11.000 euro annuo con un pagamento mensile sotto la soglia, il pagamento è ammissibile in contanti anche se la somma totale è superiore a 1.000 euro, a condizione che le singole rate siano inferiori a 1.000 euro.
Per gli affitti di unità abitative, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale, la legge 147/2013 ha imposto di pagare, a prescindere dall’importo, i canoni in forme e modalità tracciabile escludendo, così, il contante. Il Ministero dell’Economia, con nota protocollo n.10492 del 5 febbraio 2014, ha tuttavia chiarito come si possa continuare a corrispondere i canoni di locazione, purché singolarmente di importo inferiore alla soglia dei 1.000 euro, conservando la traccia delle transazioni in contante tra locatore e conduttore e fornendo una prova documentale, come una ricevuta di avvenuto pagamento.
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