Nell’incontro di martedì scorso, due sono state le tematiche affrontate con la DHR aziendale: il confronto aperto in relazione all’attività di Recupero svolta dal CRCR per quanto riguarda l’attività nella fascia oraria dalle 15:30 alle 20:30 e le prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie, sulla base delle prescrizioni del Garante della Privacy. Su questo argomento vogliamo descrivervi più approfonditamente il perimetro di intervento chiedendo la vostra massima attenzione, mentre sul CRCR faremo un successivo approfondimento.
Le prescrizioni, in materia di Privacy, emanate con il Provvedimento n.192 del 2011, sono finalizzate a “garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, in ordine alla
Al fine di assicurare il controllo delle attività svolte sui dati dei clienti e dei potenziali clienti da ciascun incaricato del trattamento (quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento che è tenuto a svolgere), il Garante ha previsto che debbano essere adottate idonee soluzioni informatiche. Tali soluzioni comprendono la registrazione dettagliata, in un apposito log, delle informazioni riferite alle operazioni bancarie effettuate sui dati bancari, quando consistono o derivano dall’uso interattivo dei sistemi operato dagli incaricati.
A fronte di queste prescrizioni e di un Accordo Quadro sottoscritto dalle Segreterie Nazionali del Settore ed Abi, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza delle proposte dell’impresa con le vigenti disposizioni in materia e l’accordo quadro ed a stipulare i conseguenti accordi ex art. 4 co.2 L.300 (Statuto dei lavoratori, Controllo a distanza).
L’azienda a tal proposito ci ha presentato un possibile schema di accordo da sottoscrivere, che segue in sostanza sia le prescrizioni del Garante che l’Accordo quadro, ma che ancora non entra nel merito delle tipicità della nostra azienda e solleva notevoli dubbi in merito alle ripercussioni legali che il necessario adeguamento alla normativa in merito, potrebbe portare ai lavoratori/trici di Findomestic. Abbiamo evidenziato che, se a fianco di un accordo sul controllo a distanza non si provvede contestualmente a fare chiarezza in merito a cosa sia effettivamente lecito o illecito nelle operatività aziendali svolte abitualmente da tutti noi giornalmente nell’Azienda (quella vera !!!), potremmo incorrere in sanzioni aziendali da parte del Garante e in azioni penali da parte dei clienti verso i dipendenti.
Sono anni che segnaliamo all’azienda operazioni non corrette ed interpretazioni fantasiose delle leggi vigenti in materia di Trattamento dei dati personali e delle disposizioni dell’Autorità
Garante Privacy. Le motivazioni di queste inosservanze sono molteplici (pressioni commerciali – biettivi individuali – non conoscenza di disposizioni normative e legislative e tanti altri motivi).
Ora, alla luce delle novità relative alla tracciabilità sopra riportate, le nostre preoccupazioni aumentano ulteriormente e le nostre richieste di chiarezza, di informazione e di formazione a tutti i livelli aziendali diventano elemento imprescindibile per la nostra condivisione di un percorso di questo tipo.
Le scriventi OO.SS. hanno espresso fermamente la loro indisponibilità a sottoscrivere un accordo su questo tema, fintanto che non si espliciti chiaramente, attraverso una puntuale verifica
di tutte le disposizioni operative, manuali di studio e procedure interne, quali azioni sono lecite e quali non lo sono, facendo particolare attenzione a quelle cattive abitudini, o “prassi” che fino al 30 settembre potranno essere tollerate, ma che a partire dal 1 ottobre 2014, data di entrata in vigore della disposizione del garante, lasceranno traccia indelebile nei log informatici per i successivi 24 mesi, conservate ed utilizzabili come eventuale prova contro il singolo lavoratore.
Questo è per noi inaccettabile. Così come è inaccettabile la superficialità con la quale l’azienda, non ha finora ascoltato le nostre preoccupazioni che sono rivolte innanzitutto a garantire i lavoratori e l’azienda tutta nel suo insieme.
Le Segreterie Aziendali di Findomestic Banca S.p.A.
Dircredito – FABI – Fiba/CISL – Fisac/CGIL – Uilca/UIL
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