Sono i notai i professionisti che inviano più segnalazioni per operazioni sospette ai fini del riciclaggio di denaro sporco. Il dato emerge dal rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) per il 2013.
I professionisti hanno un ruolo attivo derivato dal Dlgs 231/07 e sono tenuti a prestare una collaborazione con le autorità per fornire la tempestiva individuazione e segnalazione dei comportamenti a rischio di riciclaggio. I professionisti non devono rinvenire prove certe del compimento del reato sostituendosi alle forze dell’ordine, ma semplicemente segnalare operazioni ritenute sospette.
L’attività propedeutica e fondamentale all’individuazione di possibili anomalie suscettibili di segnalazione è l’adeguata verifica della clientela. Va identificato il cliente, ossia il soggetto che instaura rapporti continuativi o richiede una prestazione professionale in seguito ad un conferimento di incarico.
E’ quest’ultimo che deve fornire tutte le informazioni necessarie per il controllo, rimanendo sempre l’unico responsabile di ciò che ha comunicato.
Il professionista è però tenuto a riscontrare, per quanto possibile, la veridicità di tali dati anche attraverso la richiesta di conferma a collaboratori o l’utilizzo di altri canali ritenuti attendibili (internet, banche dati ecc.).
La norma prevede anche l’obbligo di identificare il titolare effettivo della transazione o dell’operazione per la quale è richiesta la consulenza. Vale a dire accertarsi quale sia il soggetto che, in ultima istanza, risulta esserne il beneficiario.
Per adempiere in misura adeguata all’obbligo di verifica, è necessario poi “pesare” il cliente anche sotto il cosiddetto approccio basato sul rischio, legato cioè all’operazione per la quale è richiesta assistenza al professionista.
Le prestazioni di per sé sono “neutre” e non necessariamente consentono immediatamente di individuare eventuali altre finalità sottostanti.
Quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, deve segnalare l’operazione sospetta. Per agevolare tali segnalazioni sono stati elaborati degli indici di pericolosità che tengono conto, per i professionisti, della conoscenza del cliente, del titolare effettivo, della natura e dello scopo della prestazione.
Come chiarito anche dal Ministro dell’Economia, l’obbligo di segnalazione non scatta automaticamente al verificarsi di una delle situazioni previste dagli indicatori, ma deve rappresentare la conclusione di una valutazione complessiva del professionista. E’ richiesta infatti un esame sulla “normalità” dell’operazione e della compatibilità della stessa con il soggetto richiedente.
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