Queste indicazioni arrivano dalla Commissione Giustizia di Montecitorio che mercoledì 6 agosto (come ha fatto anche la Commissione Bilancio) ha approvato il parere sul disegno di legge per l’emersione dei capitali, appunto la cosiddetta Voluntary Disclosure. Ora sarà possibile delegare il relatore per l’approdo in Aula del provvedimento, anche se la discussione non potrà iniziare prima di settembre.
In quella sede si dovrà affrontare anche il nodo relativo all’Auto-riciclaggio, cioè l’estensione del reato anche nei casi in cui l’autore degli illeciti che hanno “prodotto” i beni ed il loro “utilizzatore” siano la stessa persona. Questo è infatti uno dei capitoli più innovativi del provvedimento, che è stato introdotto da un emendamento che cancellando dall’inizio della norma la frase “fuori dai casi di concorso nel reato” ha tolto la protezione per i benefici finali della “ripulitura”.
Una lunga discussione sta accompagnando il parallelismo tra “riciclaggio con l’aiuto di terzi e auto-riciclaggio in proprio”. Il punto fondamentale è nella specifica, inserita nella “condizione” che accompagna il parere favorevole, per la quale “l’autore del reato non è punibile quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all’utilizzo personale”. A giustificare questo passaggio, in un nuovo articolo 648-ter.1 del Codice penale interamente scritto dalla Commissione, ci sarebbe l’esigenza di tutelare il principio del “ne bis in idem”, cioè evitare di punire due volte la stessa persona per lo stesso reato. Per spiegare il problema la Commissione propone il caso dell’autore di una truffa che decida di utilizzare i frutti della propria condotta acquistando attività finanziarie in modo lecito. In questo caso il soggetto verrebbe punito per la truffa che gli ha procurato i beni, mentre l’investimento successivo non sarebbe altro che la continuazione naturale del reato vero e proprio. Il discorso cambia, secondo la Commissione, se ultimata la truffa, l’autore della stessa mette in campo “anche condotte di ostacolo” all’individuazione del carattere illecito dei proventi, secondo una distinzione che però non pare semplice da tradurre in pratica.
Ma le condizioni della Commissione Giustizia non si fermano qui, e chiedono anche di distinguere le pene alla luce della “minore gravità” dell’auto-riciclaggio rispetto al riciclaggio “tradizionale”. Per questa ragione, il nuovo articolo 648-ter.1 scritto dai deputati prevede per il nuovo reato la reclusione da due ad otto anni e la multa da 2mila a 25mila euro, con sconti per chi abbia commesso reati originari puniti fino a cinque anni di reclusione e dimezzamento della pena per chi si pente, adoperandosi “efficacemente per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni” creati fuori dalle legge. Le pene crescerebbero invece se l’auto-riciclaggio si sviluppa all’interno di un’attività finanziaria o professionale.