Si ricorda a tutti i colleghi e le colleghe cha dal 1 luglio p.v. si può presentare domanda per l’erogazione dell’ANF.
DI COSA PARLIAMO: L’ANF è un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti, parasubordinati e pensionati. La vostra domanda è trasmessa all’INPS dal datore di lavoro e gli importi sono pagati direttamente in busta paga.
LA MISURA DELL’ASSEGNO: Varia a seconda della tipologia del nucleo familiare, al numero dei membri ed al reddito totale di tutti i soggetti che lo compongono. Le tabelle INPS aggiornate sono pubblicate sul sito www.inps.it e per comodità le alleghiamo alla presente comunicazione. La tabella che contempla le casistiche più frequenti è la numero 11.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA: Dal 1° luglio di ciascun anno. Da ricordare che, nel caso non si sia goduto dell’ANF nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda corrente, questi si possono recuperare.
IL MODELLO PER LA DOMANDA: Modulo ANF/DIP Modello SR16 (anch’esso allegato).
CHI PAGA L’ANF: Il datore di lavoro nella busta paga con una voce ad hoc.
SOGGETTI PRESENTATORI: Indifferentemente uno dei due genitori, che riscuoterà l’intero ammontare dell’assegno. L’importo non fa reddito e quindi non subisce trattenute di alcun tipo. Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo familiare più basso delle fasce stabilite annualmente dall’INPS e costituito da redditi da lavoro dipendente o assimilati per almeno il 70%.
DUBBI: Parlando con le lavoratrici ed i lavoratori del nostro gruppo abbiamo notato che in molti, pur avendone i requisiti, non fanno domanda a causa della sovrapposizione tra questo riconoscimento economico ed altre previsioni economiche analoghe ma distinte (ad es. detrazione fiscale familiari a carico, provvidenze per figli studenti, ecc..) oppure perché ritengono – spesso erroneamente – di superare i limiti di reddito. Le soglie indicate sono da intendersi massime, perciò il nucleo familiare del collega che si pone redditualmente al di sotto di tali limiti avrà diritto comunque ad erogazioni seppur minime o ridotte.
ESEMPI:
Nucleo familiare 2 genitori con 1 figlio minore: Si ha diritto all’ANF se il nucleo ha un reddito complessivo < a € 70.854,56 annui. Se il reddito complessivo è di € 50mila= € 34,81 mensile; € 35mila= € 45,67 mensili.
Nucleo familiare 2 genitori con 2 figli minori: Si ha diritto all’ANF se il nucleo ha un reddito complessivo < a € 77.629,95 annui. Se il reddito complessivo è di € 50mila= € 62,03 mensile; € 35mila= € 78,46 mensili.
RACCOMANDAZIONI: Ognuno verifichi nelle allegate tabelle la propria situazione familiare perché, come avrete capito dagli esempi di cui sopra, l’ANF – seppur in misura ridotta – spetta anche a genitori con redditi medi. Per maggiori informazioni e chiarimenti rivolgetevi alla sede INCA CGIL a voi più vicina oppure scrivete una mail a fisac @popvi.it o fisac@prato.tosc.cgil.it