Entro il 20 Giugno sarà possibile scegliere di devolvere parte del reddito verso l’Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA).
Sono previsti importi mensili per 6 mesi a partire da luglio (20,00 o 40,00 euro mensili) o in un’unica soluzione nel mese di luglio (120,00 – 240,00 – 360,00 o 480,00 euro).
Tali importi, detratti dalla busta paga lorda, sono interamente spendibili in quanto non soggetti a tassazione né a contribuzione, perché destinati a “scopi sanitari”. Ricordiamo che l’aliquota contributiva INPS a carico del lavoratore è del 9,19% mentre le aliquote IRPEF sono:
- 23% fino a 15.000 euro di reddito annuo
- 27% da 15.001 a 28.000 euro di reddito annuo
- 38% da 28.001 a 55.000 euro di reddito annuo
- 41% da 55.001 a 75.000 euro di reddito annuo
- 43% oltre 75000 euro di reddito annuo
La suddetta detassazione è usufruibile per importi versati nelle forme sanitarie assistenziali per un limite complessivo di 3.615,20 euro. Tuttavia dobbiamo tenere conto di cosa concorre a formare tale limite:
- per il FAS – 1% versato dal collega oltre ai contributi versati per i propri familiari (a carico o meno) e 1% versato dalla banca
- per CASPOP – i contributi versati sia dai lavoratori, sia dall’azienda
- per il Fondo malattia CREBERG – i contributi versati sia dai lavoratori, sia dall’azienda
- polizze varie stipulate a fini sanitari
- eventuali versamenti nell’ASA comprendendo anche quelli individuali che potranno essere effettuati dal I° di Luglio
- ulteriori importi versati a seguito di accordi aziendali nelle varie forme di assistenza sanitaria all’interno del Gruppo (ASA o relativi Fondi sanitari). Ricordiamo che per quest’anno assieme all’erogazione del VAP ci sarà un’ulteriore somma corrispondente al 5% + 5% del premio stesso e destinata al cosiddetto “Welfare Integrato” (Fondi e Casse assistenza, Fondi previdenza, ASA, ecc.)
Al contrario non concorrono a formare il limite dei 3.615,20 euro gli importi che si portano in detrazione per le spese mediche ai fini della dichiarazione dei redditi.
Ci teniamo inoltre a ricordare alcuni punti:
- non è possibile richiedere l’erogazione dell’ASA per fatture sanitarie con data antecedente i 3 mesi dalla richiesta
- non c’è una scadenza massima per l’utilizzo delle somme versate in ASA
- tutte le spese rimborsabili in ASA devono rispondere al requisito di detraibilità fiscale (ad esempio: scontrino acquisto farmaci purché con indicazione del Codice Fiscale), ma non è necessaria alcuna richiesta medica ed è sufficiente presentare il documento di spesa
- le spese sanitarie rimborsate dall’ASA non potranno essere portate in detrazione sul 730 l’anno successivo in quanto per esse si è già usufruito della deducibilità fiscale
Ricordiamo infine che queste somme corrisposte dall’azienda, sono si nette, ma su tali importi non solo il lavoratore non versa i contributi (9,19%), ma nemmeno il datore di lavoro (33 – 9,19 = 23,81%). La costituzione della nostra posizione previdenziale (INPS) non beneficerà quindi di tali versamenti. Inoltre non concorrono alla formazione del TFR (aliquota di accantonamento 1/13,50 del reddito imponibile TFR) e della previdenza complementare aziendale (aliquota variabile in base agli accordi sindacali vigenti nel Gruppo, minimo 3,25%)
Facciamo un esempio pratico:
Un dipendente del Gruppo, con reddito annuo lordo compreso fra 28.001 e 55.000 euro, iscritto all’ ASA, iscritto ad un Fondo Pensione Aziendale con contribuzione minima 3,25%, sosterrà a settembre una spesa sanitaria di 56,30 euro.
Caso 1
Il dipendente non aveva versato alcuna somma all’ASA. Il suo reddito lordo (100 euro) ha subito a monte le seguenti ritenute
- 9,19% contribuzione INPS = 9,19 euro
- 38% aliquota IRPEF: (100 – 9,19) x 38% = 34,51 euro
- Totale ritenute: 9,19 + 34,51= 43,70 euro
- Reddito netto: 100 – 43,70 = 56,30 euro
Esclusivamente nel caso che il dipendente possa cumulare nell’anno ulteriori 129 euro di spese sanitarie (franchigia non detraibile), potrà beneficiare della detrazione fiscale del 19% sui 56,30 euro di spesa sostenuta, cioè 10,70 euro.
La sua posizione contributiva INPS avrà beneficiato di un versamento complessivo di 33 euro, che concorreranno al calcolo della pensione INPS.
Al TFR saranno stati accantonati 100/13,5=7,40 euro.
Al Fondo Pensione Aziendale saranno accantonati 100 x 3,25% = 3,25 euro.
Tali 7,40 + 3,25 euro dovranno essere tassati al momento dell’erogazione a favore del lavoratore, secondo le varie opzioni fiscali di tassazione separata previsti dalla normativa.
Caso 2
Il dipendente aveva versato 100 euro nella propria sezione ASA e chiede il rimborso della spesa sanitaria sostenuta (56,30 euro) entro dicembre:
Il reddito lordo di 100 euro non ha subito alcuna ritenuta alla fonte ed è stato accreditato nella sezione ASA, a seguito del rimborso rimangono disponibili nella sezione ASA 100 – 56,30 = 43,70 euro.
I 100 euro lordi non hanno determinato alcun versamento sulla posizione contributiva INPS né alcun accantonamento TFR, né alcun versamento sul Fondo Pensione Aziendale.
2014.06.09 Note Fiscali Versamenti ASA