Dall’entrata in vigore del Dlgs. 231/07 (decreto antiriciclaggio) l’articolo 49 ha subito, dal 2007 al 2012, diverse modifiche riguardo al tetto del denaro contante che può essere trasferito tra privati. La norma, seppur contenuta nel Decreto Antiriciclaggio, di fatto , declinata con altri Istituti giuridici, è di grande utilità alla Guardia di Finanza per contrastare l’evasione fiscale. Purtroppo il limite all’utilizzo del contante non è omogenea su tutto il territorio Europeo e in ragione di ciò, l’Italia è il Paese che più di tutti sconta tale limite.
L’articolo 49 vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche , Poste Italiane ed altri Intermediari.
Si nota che secondo quanto disposto dalla circolare del Mef del 4 novembre 2011, i prelievi od i versamenti di contante sul proprio conto corrente, sopra la soglia, non costituiscano automaticamente violazione dell’articolo 49.
Costituiscono violazione i pagamenti effettuati mediante assegni bancari superiori alla soglia e siano privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o emessi all’ordine del traente (con l’intestazione “a me medesimo o a me stesso”) e che vengano girati a soggetti diversi da un Istituto di credito per l’incasso da parte del beneficiario. Il Ministero dell’Economia (con Circolare n. 2 del 2012) ha stabilito che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario/postale e che gli assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.
Parallelamente all’art.49, con riferimento al contrasto del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, al fine di impedire che possa essere eluso il tetto, il Decreto Antiriciclaggio disciplina l’operazione frazionata considerandola un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite. Infine, rientra tra soggetti diversi, secondo la Circolare della GdF il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il Socio e la Società di cui questi fa parte, ovvero tra Società controllata e Società controllante. Ancora i trasferimenti di denaro intervenuti tra Società appartenenti allo stesso Gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.
L’articolo 49 vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche , Poste Italiane ed altri Intermediari.
Si nota che secondo quanto disposto dalla circolare del Mef del 4 novembre 2011, i prelievi od i versamenti di contante sul proprio conto corrente, sopra la soglia, non costituiscano automaticamente violazione dell’articolo 49.
Costituiscono violazione i pagamenti effettuati mediante assegni bancari superiori alla soglia e siano privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o emessi all’ordine del traente (con l’intestazione “a me medesimo o a me stesso”) e che vengano girati a soggetti diversi da un Istituto di credito per l’incasso da parte del beneficiario. Il Ministero dell’Economia (con Circolare n. 2 del 2012) ha stabilito che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario/postale e che gli assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento.
Parallelamente all’art.49, con riferimento al contrasto del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, al fine di impedire che possa essere eluso il tetto, il Decreto Antiriciclaggio disciplina l’operazione frazionata considerandola un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite. Infine, rientra tra soggetti diversi, secondo la Circolare della GdF il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra il Socio e la Società di cui questi fa parte, ovvero tra Società controllata e Società controllante. Ancora i trasferimenti di denaro intervenuti tra Società appartenenti allo stesso Gruppo, le quali, sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.
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