Il Notariato accende i fari sull’adeguata verifica Antiriciclaggio. Presentate ieri a Napoli le linee guida del Consiglio nazionale in materia, cui dovranno attenersi gli iscritti alla categoria.
Il documento riporta una prima precisazione in tema di approccio basato sul rischio, principio cardine ed imprescindibile per applicare efficacemente i presidi. I Notai sono chiamati ad adottare misure “organizzative minime”, fra le quali vi sono il fornire istruzioni ai collaboratori e dipendenti che svolgono un ruolo attivo nella fase di identificazione. Coloro che nell’ambito dello studio professionale sono chiamati ad occuparsi dell’archiviazione della documentazione e a registrare i dati negli appositi registri cartacei –o archivi informatici- dovranno essere adeguatamente preparati rispetto alle mansioni da svolgere. Si ricorda che la tenuta dei repertori notarili costituisce idonea modalità di registrazione delle informazioni.
Rispetto alla valutazione del profilo di rischio del cliente, il Notariato richiama l’attenzione su alcuni criteri da considerare ai fini del monitoraggio e dell’eventuale inoltro di segnalazione di operazioni sospette all’Uif. Fra questi la natura giuridica, l’attività svolta, il comportamento tenuto dal cliente, l’area geografica di residenza, la tipologia delle operazioni, l’ammontare, la frequenza e la ragionevolezza delle stesse. Il professionista deve essere in grado di dimostrare l’adeguatezza dei presidi adottati rispetto al profilo del cliente. Particolare attenzione sulla figura del “titolare effettivo”, soprattutto quando la parte (dell’atto notarile) è una Società: occorre avviare una indagine sull’identificazione dello stesso. Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso od il controllo di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale.
Il documento richiama anche l’attenzione sulla tempestività con la quale l’adeguata verifica deve essere eseguita e sul monitoraggio costante, anche ai fini della verifica dell’aggiornamento e dell’attendibilità dei dati raccolti. Nel caso in cui il professionista non riesca a completare l’adempimento, sia in fase di instaurazione del rapporto sia in fase di aggiornamento dati, dovrà astenersi ed osservare l’apposita procedura indicata dal Ministero dell’Economia con la circolare datata 30 luglio 2013.
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