Nell’ambito della nostra ricerca sull’utilizzo del denaro contante, ci occupiamo oggi di un caso particolare come quello delle Fiduciarie impegnate nello Scudo Fiscale. Il tutto finalizzato ad aumentare sempre più la conoscenza sulla materia. Seguirà un’altra comunicazione il merito.
I limiti all’uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio non si applicano quando la fiduciaria paga l’imposta straordinaria dello scudo fiscale per conto del cliente.
Con un provvedimento notificato nel corrente mese , e destinato a fare da apripista per altre decine di ricorsi pendenti, il Mef (Ministero dell’Economia e della Finanza) segna una svolta nella lettura –finora abbastanza problematica- dell’applicazione combinata del Dlgs. 231/2007 e del terzo scudo fiscale (legge 102/2009),
Il caso nasceva in quanto erano finiti sotto la lente della Guardia di Finanza pagamenti per l’imposta straordinaria dello scudo nell’anno 2009. In questi casi la GdF faceva scattare il procedimento sanzionatorio ed il relativo sequestro dell’ammontare oltre soglia (ricordiamo che nel 2009 la soglia per il pagamento in contanti era di 12.500 euro) secondo l’articolo 49 del dlgs. 231/2007.
Il Ministero, ora, archivia i procedimenti in quanto “ veniva acquisito il trasferimento in denaro contante al fine di pagare l’imposta straordinaria di adesione allo scudo fiscale ed in esecuzione del mandato fiduciario stipulato tra le parti”.
Proprio la particolarità del rapporto contrattuale, calato nelle regole dello scudo-ter (secondo il Mef) fa cessare la materia del contendere. E’ la stessa circolare 45/2010 dell’Agenzia delle Entrate che spiega come per usufruire dello scudo “sia necessario che il patrimonio sia affidato in toto alla gestione di un intermediario residente, almeno nel caso di rimpatrio cosiddetto “ giuridico”. Se il bene uscisse, per ipotesi, dal circuito delle Fiduciarie (parliamo di loro in questa comunicazione) e tornasse nella disponibilità del contribuente –anche solo per adempiere all’imposta- quest’ultimo “perderebbe” istantaneamente gli effetti benefici dello scudo.
Tra gli argomenti a supporto della tesi risulta quello per cui se è vero che l’articolo 49 del dlgs. 231/2007 parla di trasferimento di contante effettuato “a qualsiasi titolo”, è proprio “il titolo” a mancare nel rapporto tra fiduciante e fiduciario, in cui il trasferimento di denaro è un semplice spostamento. E inoltre l’articolo 17 della stessa norma legittima comunque il trasferimento del denaro per i pagamenti effettuati allo Stato.