Di seguito riportiamo quanto previsto dal vigente Contratto Integrativo circa il pagamento dell’Indennità di rischio cassa.
ART.11 – INDENNITA’ DI RISCHIO CASSA
Ferme restando le disposizione di cui all’art.49 del CCNL, in ogni succursale le Aziende dovranno procedere alla nomina di un cassiere per ogni cassa operante in via continuativa.
Ai dipendenti adibiti saltuariamente ad un servizio che comporti l’erogazione di una indennità di rischio spetta:
Fino a 4 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 1/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuale nella succursale;
Da 5 a 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: 2/3 dell’indennità mensile, rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale;
Oltre 10 giornate (anche ad orario non intero) di adibizione nel mese: intera indennità mensile (euro 145,67 per l’indennità cassa mattina + euro 29,13 per quella del pomeriggio), rapportata alle ore di sportello effettuate nella succursale.
Info Bcc Toscana Fisac Cgil
SILVA BIAGI 348 9307791
SIMONE CARRARESI 339 7992499
FRANCESCO QUIRICONI 347 3587476