Antiriciclaggio: il risparmio fiscale diventa presupposto

L’evasione fiscale o doganale come reato presupposto del Riciclaggio.
Dalla Commissione “Fiandaca” arriva un segnale chiarissimo nella lotta al nero (soprattutto, ma non solo, quello in fuga verso l’estero) con una proposta di revisione dell’articolo 648-bis del codice penale che taglia la testa alle molte incertezze dottrinali e giurisprudenziali.
Ribadendo la reclusione da 4 a 12 anni (e la multa da 10mila a 100mila euro) per chi “compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l’identificazione dei proventi di un delitto doloso”, il nuovo 648-bis chiarisce che “ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale”. In sostanza, la commissione” Fiandaca” propone di equiparare giuridicamente il concetto di “risparmio “ sulle tasse dovute a quello di “proventi o altre utilità”.
Per l’Auto-riciclaggio, destinato a coprire anche le ipotesi fiscali, la Commissione ha votato a maggioranza una diminuzione della pena prevista (da tre a 6 anni, mentre una mozione di minoranza aveva reiterato la richiesta di non punibilità), mentre il concorrente nel reato risponde con le pene più alte. E tra i concorrenti dell’auto-riciclaggio punibili spuntano anche gli esercenti di attività bancarie o finanziarie, che avranno più severe.

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