In caso di segnalazioni relative all’uso del contante per importi pari o superiori a mille euro, gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) devono inviare la segnalazioni alla Guardia di Finanza anche quando si ritiene non sussistente la violazione. E’ quanto ricordato dalla circolare 40 da parte del Ministero stesso.
Il documento di prassi è stato emanato allo scopo di fornire precisazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato (Rts) sulle procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori derivanti dagli obblighi previsti dalla normativa sull’uso del contante.
Si ricorda che l’articolo 49 del decreto legislativo 231/07 vieta il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a mille euro senza l’utilizzo di sistemi tracciabili.
Per effettuare i citati trasferimenti è necessario l’intervento di un Intermediario finanziario (banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento) che consente così il tracciamento completo dell’origine, della destinazione e dei passaggi intermedi del denaro contante.
Il divieto sussiste sempre a prescindere dalla natura (lecita o meno) del denaro o dal tipo di operazione che sta alla base del pagamento.
L’articolo 51 dello stesso decreto poi, impone ad intermediari finanziari e professionisti nelle materie giuridiche, contabili e tributarie, l’obbligo di segnalare l’infrazione qualora ne abbiano notizia.
La norma prevede che la segnalazione sia effettuata entro 30 giorni al Mef per la contestazione e per l’immediata comunicazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne darà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Da una prima interpretazione sembrava che il segnalante dovesse effettuare due comunicazioni (agli uffici del Mef e alla Guardia di Finanza), nel medesimo termine.
Successivamente lo stesso Ministero, con la nota Dt77009 del 3 ottobre 2012 ha chiarito che deve essere effettuata una sola comunicazione alla Ragioneria territoriale competente per territorio, la quale a sua volta provvederà a trasmettere la comunicazione alla Guardia di Finanza.
Quest’ultima poi, ove ravvisi elementi utili ai fini dell’accertamento delle imposte, ne darà comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero è l’organo preposto alla contestazione delle sanzioni, ed entro 90 giorni dalla data del protocollo di arrivo della segnalazione dovrà provvedere a notificare all’autore della violazione il provvedimento.
Il soggetto che riceve l’atto può inviare memorie difensive scritte entro 30 giorni dalla notifica e/o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente. Successivamente, se rimangono sussistenti i fatti dell’illecito, l’ufficio emetterà apposito decreto sanzionatorio, contenente i motivi e le risposte alle eventuali deduzioni prodotte dall’autore della violazione.
Il provvedimento contenente le sanzioni deve essere notificato entro cinque anni dalla notifica della contestazione.
Qualora, invece, le violazioni dovessero risultare insussistenti, la segnalazione va archiviata.
Nella circolare resa nota recentemente, il Ministero dell’Economia e Finanze sottolinea un aspetto singolare: raccomanda, infatti, agli Uffici delle Ragionerie territoriali, tenuti ad informare la Guardia di Finanza, di inserire (in fase di protocollazione) i dati contenuti nelle segnalazioni anche nel caso non siano atte a produrre contestazioni.
Pare quindi di comprendere che l’informativa alla GdF debba essere inviata in ogni caso, anche quando l’iniziale violazione, non sia stata successivamente più ritenuta tale. Ne consegue cosi che la GdF riceverà i nominativi dei presunti trasgressori e l’importo oggetto della (non) violazione. Resta da capire quale sia il fine di una simile disposizione atteso che poi le Fiamme Gialle potrebbero eseguire un controllo nei confronti dei segnalati ancorché non abbiano commesso nulla.
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