Antiriciclaggio: obblighi di segnalazione bancaria

Il tema dell’Adeguata verifica dei Clienti rimane ancora un problema per gli Operatori Finanziari. Infatti, gli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio –Dlgs.231/2007 e successive norme attuative- impongono agli operatori finanziari controlli approfonditi sui Soggetti che conferiscono loro denaro o patrimoni e, a partire dal primo di Gennaio prossimo, i controlli riguarderanno anche i rapporti aperti prima del 2008. Intanto, però, a normativa vigente (vedasi precedente articolo ndr) non mancano i problemi applicativi per gli operatori su cui si è soffermata l’Aira (Associazione italiana responsabili antiriciclaggio) in un convegno organizzato recentemente a Milano. Dai lavori è emerso come da parte del Ministero dell’Economia sia allo studio un provvedimento che prevede, ( anche in linea con le prescrizioni del Gafi) che –per quel che riguarda le Società- occorra l’identificazione preventiva “del titolare effettivo” e che l’identità di tale soggetto vada poi comunicata al Cerved.
Si tratterebbe di una modalità operativa nuova che imporrà agli operatori finanziari uno sforzo di controllo sempre maggiore.
Operatori, oltretutto, specie in Banca, alle prese con problemi applicativi di ogni tipo. Ad esempio nel mirino è finita la disposizione (decreto 169/2010 integrata dalle disposizioni del Mef del 30 luglio scorso) in forza della quale i fondi depositati che non rispondono ai requisiti delle norme antiriciclaggio dovrebbero finire “in sospeso” di un conto non remunerativo presso lo stesso Istituto di credito. Una prassi che desta più di una perplessità negli operatori. “Sono prevedibili, oltre a dei veri e propri blocchi operativi e di sportello –spiega il Presidente che dell’Associazione che riunisce 250 operatori del settore finanziario- anche numerosi contenziosi con la clientela che si vedrà negare la possibilità di ritirare o gestire i propri fondi”. Numerose problematiche operative sono state evidenziate anche da responsabili Antiriciclaggio di Gruppi Bancari che temono grosse difficoltà nelle procedure di gruppo, soprattutto nella fase di gestione di disponibilità in titoli e polizze assicurative.
Molti dubbi anche sull’obbligo di “adeguata verifica rafforzata” delle operazioni in contante con banconote di grosso taglio oltre i 2.500 euro; in questi casi al cliente andrà chiesta la provenienza delle banconote da 200 e 500 euro. Il dubbio è se vadano segnalate le operazioni fatte solo con valute di grosso taglio oppure se basti una banconota da 500 o 200 euro (in un contesto di versamento maggiore) unitamente ad altre di piccolo taglio a far partire la verifica rafforzata. E lo stesso dubbio si pone per i versamenti effettuati tramite Cassa continua. La risposta degli operatori va nel senso della necessità, in ogni caso, della verifica rafforzata. Per non dire poi che le Banche, nel condurre i controlli relativi all’adeguata verifica, devono preoccuparsi anche del legami familiari del soggetto, della posizione dei suoi conviventi e delle persone politicamente esposte con cui intrattiene rapporti.

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