
Premesso che una riduzione di prestazione, e quindi di retribuzione, è sempre abbinata a esigenze particolari che hanno indotto la persona a chiedere una ridotta modalità di prestazione oraria, riteniamo che tali sollecitazioni aziendali non siano coerenti con i suddetti bisogni e neppure con la situazione del gruppo che vede dichiarate di continuo eccedenze di personale.
Peraltro, qualora l’azienda intendesse insistere per un cambio nella collocazione oraria, dovrebbe correttamente e formalmente rassegnare per iscritto all’interessato le proposte alternative alle sue richieste e non insistere perché vengano modificate quelle originarie, sostituendo il testo della domanda.
Riteniamo, infatti, che la definizione di un nuovo orario di lavoro – laddove fosse raggiunta – debba figurare come risultato di una mediazione di reciproche esigenze e non, paradossalmente, come “accoglimento” di una domanda del lavoratore, condizionata durante l’iter.
Vi invitiamo, pertanto, a fornire ai gestori le corrette modalità operative per giungere ad una gestione trasparente delle domande di part time e dei relativi termini/condizioni di concessione/rinnovo.
Distinti saluti
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