Rls: considerazioni operative dopo 1° ottobre

By: Luis Laredo – All Rights Reserved
Il 21 giugno 2013 l’ABI ha disdettato, con decorrenza 1° Ottobre 2013, l’Accordo di Settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza stipulato il 12 marzo 1997.

L’efficacia oggettiva della disdetta riguardava esclusivamente l’Accordo Nazionale, malgrado affermazioni diverse espresse nel testo della lettera presentata dall’ABI: tuttavia molte aziende hanno ritenuto di dare analoga disdetta riguardo agli Accordi di secondo livello.

Quindi, eccetto che nelle Aziende che non hanno ritenuto di dare disdetta, dal primo di Ottobre i rapporti tra Aziende ed RLS saranno regolati dalla normativa di legge vigente .

A tale proposito, ed alla luce di precise valutazioni legali, vogliamo significare alcune considerazioni operative, in merito alla prosecuzione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Permanenza in carica degli RLS.

I RLS eletti in applicazione dell’Accordo 12/3/1997, nonché delle specifiche contrattazioni aziendali rimangono, a nostro avviso, sino alla scadenza naturale del proprio mandato (4 anni).
Al riguardo, l’articolo 4) dell’Accordo citato, afferma esplicitamente che “..scaduto tale periodo [4 anni], essi (gli RLS) mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti…”.
Se è vero che l’Accordo 12/3/1997 è stato disdettato, è anche vero che tale disdetta non può che valere per il futuro (a partire dal 1° Ottobre 2013), cioè a dire sia per le elezioni dei nuovi RLS sia per la regolamentazione dell’attività degli stessi, mentre gli RLS già in carica rimarranno tali – con le prerogative loro proprie- sino a nuove elezioni.

Poteri degli RLS:

I poteri dei RLS, pur in assenza della contrattazione collettiva, trovano il proprio riferimento nella legge ed in particolare nell’articolo 50 del D.Lgs.81/2008.

Quindi, indipendentemente dalla disdetta ABI, il RLS ha diritto a fruire delle prerogative di legge in ordine alla ricezione delle informazioni, alla consultazione preventiva, alla partecipazione alle riunioni, all’accesso ai luoghi di lavoro, alla ricezione del DVR, etc…, disponendo “….del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati….”, né subendo “…pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività…” e nei suoi confronti “…si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali…” [vedi articolo 50 TU].

Conclusioni

Se le Aziende o l’ABI impedissero ai RLS attualmente in carica, in via di principio e di fatto, di esercitare il proprio ruolo o lo inibissero parzialmente, sono praticabili sia la via Giudiziaria (che potrà essere valutata sulle singole posizioni aziendali), sia il coinvolgimento del Ministero del Lavoro: il DLGS 81/2008 (“ Testo Unico della Salute e della Sicurezza del Lavoro”) prevede infatti una funzione suppletiva da parte del Ministero del Lavoro, ogni qual volta non intervenga la contrattazione collettiva (cfr. ad esempio, l’articolo 48 del Testo Unico), nell’ottica, ovviamente, di garantire in ogni caso quel servizio di supporto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che è il nucleo centrale delle funzioni attribuite agli RLS.

In tal senso, stiamo provvedendo ad inviare una specifica richiesta al Ministero. Ovviamente tale iniziativa non preclude la via giudiziaria qualora se ne renda necessaria l’adozione.

Invitiamo a segnalare ai componenti della Commissione Intersindacale Salute e Sicurezza del Credito, tramite le proprie strutture aziendali, le situazioni di criticità che dovessero evidenziarsi.

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