Le norme sull’ammortamento dei libretti di risparmio o di deposito al portatore appesantiscono la circolazione degli stessi e risultano non omogenee rispetto alla soglia dei 999,99 euro prevista per la loro circolazione dall’art.49 della Legge Antiriciclaggio. Ciò a causa di una Legge del 1951, la n.948 del 30 luglio, che dettando le norme in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari, disallinea la soglia per la circolazione degli stessi titoli al portatore (appunto 999,99) da quella concessa alle Banche per procedere con l’ammortamento semplificato di questi.
Secondo le norme previste dalla Legge del 1951, infatti, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore, il possessore deve farne denuncia alla banca emittente indicandone possibilmente il numero, l’eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a tutte le altre informazioni utili all’identificazione del titolo. Da questo momento in poi per il Cliente e per l’Istituto, si apre una procedura articolata di ammortamento, facoltativamente derogabile dalla Banca, ma solo per il libretti con saldo pari o inferiori all’ex milione di lire, ossia circa 516 euro.
Dunque appare evidente lo scarto tra la soglia concessa facoltativamente alle Banche per procedere con la procedura semplificata di ammortamento rispetto a quella di 999,99 euro concessa per la circolazione dei libretti al portatore. In pratica, da 517 euro in su, i libretti (sebbene al portatore) devono essere ammortati obbligatoriamente tramite procedura fissata nel 1951, comportando cosi aggravio di tempo e risorse economiche per al Cliente.
La procedura ordinaria di ammortamento dei libretti al portatore sopra i 516 euro comporta, dopo la menzionata denuncia alla Banca emittente, che il Cliente denunziante debba presentare al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca, un ricorso circostanziato e corredato da tutte le prove atte a dimostrare il possesso del Titolo. Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti esposti dal Cliente e ascoltato –ove ritenuto utile- lo stesso, emette nel più breve tempo possibile un Decreto con il quale pronuncia l’inefficacia del titolo “perso” ed autorizza la Banca a rilasciarne duplicato, dopo che sia trascorso un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. A questo punto, il Cliente denunciante deve notificare il decreto presidenziale alla Banca e l’estratto del decreto deve essere affisso per 90 giorni nei locali accessibili al pubblico dell’Istituto. Entro il suddetto termine, eventuali possessori del titolo possono proporre opposizione innanzi al Presidente che ha emesso il decreto, depositando il titolo stesso. Solo dopo questo lungo iter, in caso di mancata opposizione o di mancato accoglimento della stessa, il cliente può ottenere il duplicato del titolo dalla Banca.
Solo per somme inferiori a 517,00 euro, il Cliente può ottenere in tempi più brevi il rilascio del duplicato del titolo. In questo caso, infatti, la procedura di ammortamento che le Banche possono facoltativamente seguire è assimilabile a quella prevista per i titoli nominativi. La Banca, ricevuta la denuncia, pubblica (nei propri locali aperti al pubblico) un avviso con il quale l’eventuale detentore viene diffidato a consegnare il titolo o a proporre opposizione in Tribunale entro 90 giorni. Decorso il termine senza che il titolo sia stato rinvenuto o recuperato, o senza che siano intervenute opposizioni, il Cliente ha diritto ad ottenere dalla Banca il rilascio del duplicato. Evidente il risparmio di tempo e di risorse per quest’ultima procedura.
L’auspicio è, dunque, è che possa intervenire una modifica della Legge del 1951 in modo da consentire ai Clienti de seguire la procedura semplificata di ammortamento in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di tutti i Libretti al Portatore. A questo scopo, sarebbe sufficiente innalzare la soglia dei 517,00 euro a 999,99, equiparando così i limiti previsti per ammortamento e circolazione di Titoli.
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