Antiriciclaggio e le Banche (seconda parte)

By: Tax CreditsCC BY 2.0
Meno contenziosi fra Banche e Clienti grazie al provvedimento dell’Uif disponibile sul sito dell’Autorità.
L’iter che ha portato all’entrata in vigore del comma 1bis dell’art.23 del decreto antiriciclaggio, oggetto dei chiarimenti dell’Uif, inizia dal Dlgs 169/2012 che aveva modificato anche il decreto antiriciclaggio. La principale novità riguardava la revisione dell’obbligo di astensione, previsto appunto dall’Art.23 del Dlgs 231/2207, con l’aggiunta del comma 1bis. La norma prevedeva che i destinatari del decreto, nel caso non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica, si astengano restituendo al cliente i fondi e liquidando l’importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il bonifico, inoltre –rifacendosi letteralmente alla norma – doveva essere accompagnato da un messaggio diretto alla controparte bancaria nel quale si evidenziava che le somme sono restituite per l’impossibilità di rispettare l’adeguata verifica.
La norma era stata oggetto di notevoli critiche. Proprio in ragione di tali censure, il Ministero dell’Economia, a distanza di un giorno dall’entrata in vigore del nuovo comma, anche a seguito di contatti con l’Abi. L’Associazione Bancaria, assieme ad altri operatori del settore, aveva sollevato perplessità sugli effetti che la nuova disposizione sull’astensione avrebbe avuto sull’operatività quotidiana degli Intermediari, e non solo, considerando che il comma 1bis dell’art. 23 vede fra i destinatari tutti i Soggetti obbligati dal Decreto 231/07.
Il Ministero, dunque, con una ardita interpretazione paralizzava gli effetti della norma, suscitando dubbi di legittimità Costituzionale per un provvedimento che andava a congelare una Legge dello Stato.
Vediamo ora i punti critici della norma su cui la Divisione Antiriciclaggio del Ministero ha cercato di intervenire e sui quali l’Uif ha portato un po’ di luce. L’art. 23, comma1bis, sembra duplicare (in parte) il comma 1 dello stesso articolo, in cui è già disciplinato l’obbligo di astensione nei casi in cui sia impossibile procedere all’adeguata verifica. Vi è poi la contraddizione con altre norme del decreto 231, tra le quali quella che prevede che le Banche, le Poste, gli Istituti di Moneta Elettronica e gli Istituti di Pagamento, debbano sempre permettere ai propri Clienti di effettuare prelevamenti/versamenti in contanti da/sui propri conti. E’ lo stesso art.1852 del Codice Civile a prevedere che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a suo credito (fatto salvo il termine di preavviso eventualmente concordato). Altro aspetto che ha suscitato i maggiori dubbi riguarda l’obbligo per il Cliente di chiudere il rapporto e allo stesso tempo di indicare un altro conto corrente dove far rifluire i fondi. Il Ministero, con la Circolare del 30 luglio, ha cercato di porvi rimedio. Tuttavia, però, la procedura di restituzione non sembra percorribile senza porre problemi operativo agli Obbligati. Non è risolutiva la Circolare dove impone ai Destinatari di instaurare una fase di interlocuzione preliminare con il Cliente . Per certi versi, anzi, la procedura da seguire per la restituzione dei fondi sembra ancora più complessa.
Il provvedimento dell’Uif specifica, comunque, il contenuto delle informazioni che gli obbligati dovranno acquisire e conservare nel momento in cui dovessero decidere di astenersi e dar seguito alla procedura di restituzione. Fra le incombenze da conservare, attenzione particolare riguardo alla data, all’importo ed alla tipologia della restituzione, nonché alla raccolta dei dati identificativi del Cliente, dei Cointestatari e dei Titolari Effettivi.

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