“L’Uif controlla le operazioni rifiutate dalle Banche alla Clientela”. E’ questo il senso del provvedimento pubblicato sul sito dell’Autorità che individua il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare al momento del rifiuto e della conseguente restituzione dei fondi al Cliente.
Il Dlgs. 169/2012 correttivo del Dlgs. 141/2010 pubblicato il 2 ottobre 2012, aveva apportato modifiche di rilievo anche al decreto antiriciclaggio. Fra queste, la revisione dell’obbligo di astensione (articolo 23 del Dlgs. 231/2007) con l’aggiunta del comma 1bis allo stesso articolo. I Destinatari del decreto (Banche, Poste Italiane, Istituti di Pagamento), se non possono rispettare gli obblighi di Adeguata Verifica sui rapporti continuativi in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso, devono astenersene restituendo al cliente i fondi, gli strumenti o le altre disponibilità finanziarie e liquidare l’importo con bonifico su un conto corrente indicato dal Cliente. Bonifico che deve essere accompagnato da un messaggio alla Controparte bancaria (indicata dal Cliente) nel quale si evidenzi che le somme sono restituite per l’impossibilità di rispettare l’Adeguata Verifica.
La norma è stata subito oggetto di censure. Per evitare problematiche operative, il Ministero dell’Economia, a distanza di poche ore dall’entrata in vigore, lo aveva sospeso, anche a seguito di continui contatti intercorsi con l’Associazione Bancaria.
L’attesa ha avuto temine con la pubblicazione della procedura di astensione e di restituzione dei fondi. Al punto 6 della Circolare Mef è previsto che i Destinatari conservino le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, poiché queste informazioni possono essere acquisite dall’Uif.
Il provvedimento individua il contenuto delle informazioni da acquisire e conservare. A prescindere dall’importo, gli Obbligati dovranno conservare la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione. Inoltre i dati identificativi del Cliente, degli eventuali Cointestatari e, se presenti, dell’Esecutore. Ancora, le informazioni sui Titolari Effettivi, nel caso in cui l’astensione non sia determinata dall’impossibilità di identificare e verificarne l’identità. Infine l’Uif potrà verificare gli estremi del rapporto, o dei rapporti, in favore dei quali è effettuata l’operazione di restituzione, l’Intermediario finanziario presso il quale questi sono aperti e l’eventuale indicazione del Paese di destinazione. Dove siano noti, poi, dovranno essere conservati i dati identificativi dei Cointestatari in favore del quale il Cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.
Il corretto adempimento dell’Adeguata Verifica è di fondamentale importanza per gli Obbligati che intendono definire un attendibile profilo di rischio di ogni Cliente e, di conseguenza, risultare conformi alle disposizioni Antiriciclaggio.
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