Torniamo a parlare ancora delle Società Fiduciarie ampliando il concetto d Adeguata Verifica da applicare nei loro confronti, al fine di rendere sempre più evidente la necessità prestare la massima attenzione alla stessa.
Secondo la Legge Antiriciclaggio le Società Fiduciarie sono sempre “titolari effettivi” di rapporti finanziari. Questo perché la ragione che giustifica la richiesta normativa è quella della conoscenza della clientela, prescindendo da chi sia il beneficiario dichiarato dal cliente.
IDENTIFICAZIONE E VERIFICA. Secondo l’Art. 18 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 231/2007, l’obbligo di adeguata verifica consiste anche nell’identificazione e verifica dell’eventuale “titolare effettivo”. L’identificazione e la verifica sono effettuate, secondo quanto previsto, contestualmente all’identificazione del Cliente e impongono l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del Cliente. Per identificare e verificare l’identità del “titolare effettivo” gli Obbligati possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, chiedere ulteriori informazioni ai Clienti ovvero ottenere informazioni in altro modo. L’attività di Adeguata Verifica sul Titolare effettivo, seppur possa effettuarsi in assenza fisica di questo, non può quindi esaurirsi nella raccolta della fotocopia del documento di identità, ma deve spingersi fino alla verifica delle informazioni raccolte.
IL CASO PARTICOLARE. Un approccio particolarmente scrupoloso si deve tenere nel caso in cui nella catena partecipativa societaria vi sia una Società Fiduciaria che “copre” una o più Fiduciarie. In tal caso si devono distinguere due possibili casi: il Fiduciante (o i Fiducianti) detiene comunque una partecipazione minore rispetto a quella del Titolare effettivo dichiarato dal Rappresentante legale; il Fiduciante detiene una partecipazione pari o maggiore di quella del Titolare effettivo già dichiarato.
Nel primo caso, non potendosi verificare nella propria interezza la struttura societaria, è opportuno per l’Intermediario richiedere alla Fiduciaria stessa, con le dovute cautele a tutela della riservatezza, il nominativo del/dei Fiduciante/i. Un eventuale rifiuto da parte della Fiduciaria non potrà che essere valutato a seconda del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo sottesi. Resta fermo che in fattispecie come questa non vi sia un obbligo di Legge di astenersi dal rapporto ( ex art.23 Dlgs 231/07) poiché l’Adeguata Verifica è stata perfezionata e si è comunque individuato e verificato il Titolare effettivo che detiene la maggioranza. In pratica le dichiarazioni del Cliente possono essere ritenute attendibili.
Ricordiamo che il nuovo provvedimento sull’Adeguata Verifica della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 ha stabilito come debbano comunque ritenersi, quali titolari effettivi, tutti coloro che detengono una partecipazione superiore al 25 per cento.
Delle cautele maggiori nel caso in cui risulti la presenza nella catena partecipativa di uno o più Fiduciari che detengano un numero di azioni/quote superiori a quelle detenute dal Titolare effettivo dichiarato dal Cliente. In questo secondo caso, infatti, sebbene un Beneficial owner sia stato dichiarato, si riscontra una impossibilità oggettiva da parte dell’Intermediario ad individuare il/i soggetto/i Fiduciante/i. In questa situazione, è necessario richiedere informazioni circa i Fiducianti alla Fiduciaria, la quale è tenuta a rispondere (sempre nel rispetto della riservatezza). In caso di rifiuto della Fiduciaria, non essendo l’Intermediario nelle condizioni di perfezionare l’adempimento (non si è infatti in grado di verificare e ritenere attendibile le dichiarazioni rese dal Cliente), l’Intermediario non potrà che astenersi dal rapporto ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 231/07.